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La manipolazione del “nuovo statuto” di Bankitalia
Tratto da www.signoraggio.com

Sabato 16 Dicembre 2006 è stato pubblicato il Nuovo Statuto di Bankitalia S.p.A.
Si nota subito la manipolazione dell'art. 3.

VECCHIO STATUTO

NUOVO STATUTO

ART. 3

Il capitale della Banca d’Italia è di 156.000 euro rappresentato da quote di partecipazione di 0,52 euro ciascuna (4). Le dette quote sono nominative e non possono essere possedute se non da:

a) Casse di risparmio;
b) Istituti di credito di diritto pubblico e Banche di interesse nazionale;
c) Società per azioni esercenti attività bancaria risultanti dalle operazioni
di cui all’ art. 1 del decreto legislativo 20.11.1990, n. 356;
d) Istituti di previdenza;
e) Istituti di assicurazione.

Le quote di partecipazione possono essere cedute, previo consenso del Consiglio superiore, solamente da uno ad altro ente compreso nelle categorie indicate nel comma precedente. 
In ogni caso dovrà essere assicurata la permanenza della partecipazione maggioritaria al capitale della Banca da parte di enti pubblici o di società la cui maggioranza delle azioni con diritto di voto sia posseduta da enti pubblici.

ART. 3

Il capitale della Banca d’Italia è di 156.000 euro ed è suddiviso in quote di partecipazione nominative di 0,52 euro ciascuna, la cui titolarità è disciplinata dalla legge.

Il trasferimento delle quote avviene, su proposta del Direttorio, solo previo consenso del Consiglio superiore, nel rispetto dell’autonomia e dell’indipendenza dell’Istituto e della equilibrata distribuzione delle quote.

Dov'è la parte (in rosso) che specificava l'obbligo di avere uno STATO SOVRANO a controllo dell'Istituto stesso?  

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Qui sotto il testo integrale del Nuovo Statuto approvato (per decreto il 12/12/2006) dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, Romano Prodi e Tommaso Padoa Schioppa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, con il quale è stato approvato lo statuto della Banca d'Italia, e successive modificazioni;
Visto l'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43;
Visto l'art. 19, comma 9, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in base al quale lo statuto della Banca d'Italia è adeguato alle disposizioni contenute nei commi da 1 a 7 del medesimo articolo, ridefinendo altresì le competenze del Consiglio superiore in modo da attribuire allo stesso anche funzioni di vigilanza e controllo all'interno della Banca d'Italia;
Visto il parere reso dalla Banca centrale europea il 25 agosto 2006 su richiesta della Banca d'Italia;
Considerato che l'Assemblea generale straordinaria dei partecipanti al capitale della Banca d'Italia, in data 28 novembre 2006, ha approvato il nuovo testo dello statuto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 dicembre 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:
È approvato il nuovo statuto della Banca d'Italia nel testo allegato al presente decreto.
Lo statuto della Banca d'Italia entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dato a Roma, addì 12 dicembre 2006

NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze

Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2006

Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 12, foglio n. 369

Allegato

Statuto della BANCA D'ITALIA
Titolo I
COSTITUZIONE E CAPITALE DELLA BANCA D'ITALIA
Art. 1.
La Banca d'Italia è istituto di diritto pubblico. Nell'esercizio delle proprie funzioni, la Banca d'Italia e i componenti dei suoi organi operano con autonomia e indipendenza nel rispetto del principio di trasparenza, e non possono sollecitare o accettare istruzioni da altri soggetti pubblici e privati. Quale banca centrale della Repubblica italiana, è parte integrante del Sistema europeo di banche centrali (SEBC). Svolge i compiti e le funzioni che in tale qualità le competono, nel rispetto dello statuto del SEBC. Persegue gli obiettivi assegnati al SEBC ai sensi dell'art. 105.1 del trattato che istituisce la Comunità europea (trattato).
La Banca d'Italia emette banconote in applicazione di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43. Assolve inoltre gli altri compiti ad essa attribuiti dalla legge ed esercita le attività bancarie strumentali alle proprie funzioni.
Art. 2.
La Banca d'Italia ha sede legale in Roma.
Può avere filiali, che si distinguono in sedi e succursali. L'articolazione territoriale e la competenza di sedi e succursali sono stabilite con delibera del Consiglio superiore.
Art. 3.
Il capitale della Banca d'Italia è di 156.000 euro ed è suddiviso in quote di partecipazione nominative di 0,52 euro ciascuna, la cui titolarità è disciplinata dalla legge.
Il trasferimento delle quote avviene, su proposta del Direttorio, solo previo consenso del Consiglio superiore, nel rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza dell'Istituto e della equilibrata distribuzione delle quote.
Art. 4.
Le quote di partecipazione sono rappresentate da certificati nominativi.
La cessione delle quote deve risultare da girata, autenticata da notaio, attergata al certificato originale, il quale deve essere presentato all'Amministrazione centrale della Banca che provvederà al rilascio di un nuovo certificato intestato al cessionario e, ove il trasferimento sia parziale, di un nuovo certificato intestato al cedente. Il cessionario potrà fare valere i diritti di partecipante solo dal momento della presentazione del titolo ceduto.
Titolo II
AMMINISTRAZIONE DELLA BANCA
Art. 5.
Gli organi centrali dell'Istituto sono:
a) l'Assemblea dei partecipanti;
b) il Consiglio superiore;
c) il Collegio sindacale;
d) il Direttorio;
e) il Governatore;
f) il Direttore generale e i Vice direttori generali.
Assemblea dei partecipanti
Art. 6.
Le assemblee dei partecipanti sono ordinarie e straordinarie. Le assemblee straordinarie deliberano sulle modificazioni dello statuto; le assemblee ordinarie deliberano su ogni altra materia indicata dallo statuto.
Le assemblee sono convocate dal Consiglio superiore, anche su domanda motivata del Collegio sindacale o di partecipanti che siano titolari, da tre mesi almeno, di 20.000 o più quote. Le assemblee presso l'Amministrazione centrale sono presiedute dal Governatore; quelle presso le sedi sono presiedute dal presidente del rispettivo Consiglio di reggenza o, in sua assenza, dal reggente più anziano in ordine di nomina e, a parità di nomina, di età. La data e l'ordine del giorno dell'assemblea sono comunicati ai partecipanti con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
Art. 7.
L'assemblea ordinaria annuale si riunisce presso l'Amministrazione centrale, non più tardi del 31 maggio, per deliberare sull'approvazione del bilancio, sul riparto degli utili e l'assegnazione dei frutti delle riserve e, ove occorra, sulla nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio sindacale. Determina i compensi spettanti ai consiglieri superiori, ai sindaci, ai reggenti delle sedi e ai consiglieri delle succursali.
L'ordine del giorno, stabilito dal Consiglio superiore, deve comprendere anche tutte le proposte ad esso presentate entro il mese di marzo, con domanda sottoscritta da uno o più partecipanti che siano titolari, da tre mesi almeno, di 5.000 o più quote di partecipazione. Le proposte non comprese nell'ordine del giorno non possono essere discusse, ma l'assemblea può deliberare che siano iscritte nell'ordine del giorno di una successiva riunione.
Art. 8.
Qualora non sia possibile esaurire i lavori nel giorno stabilito, il Presidente può aggiornare l'assemblea a quello successivo. In caso di mancanza, nel secondo giorno, del numero legale, restano valide le deliberazioni prese nel primo giorno. Per la discussione delle altre materie da trattare si deve procedere ad una nuova convocazione con le formalità indicate nell'art. 10.
Art. 9.
Hanno diritto di intervenire all'assemblea i partecipanti che siano titolari, da almeno tre mesi, di 100 o più quote di partecipazione. I partecipanti aventi diritto di intervenire hanno un voto per ogni 100 quote sino a 500 quote, ed un voto per ogni 500 quote in più delle 500, purché ne siano titolari da non meno di tre mesi. Ciascun partecipante non ha diritto in alcun caso a più di 50 voti.
Ogni partecipante avente diritto può intervenire per il tramite del proprio rappresentante legale o di altra persona, che non faccia parte del Consiglio superiore della Banca né del Collegio sindacale, munita di mandato speciale con firma autenticata dal direttore di una sede o di una succursale della Banca.
Ogni intervenuto non può rappresentare più di due partecipanti.
Art. 10.
L'assemblea ordinaria è valida quando intervenga almeno un terzo dei partecipanti che rappresentino almeno un quinto del capitale. Non raggiungendosi questo numero di partecipanti e di quote, l'assemblea viene rimandata a non meno di 8 né a più di quindici giorni di distanza dalla prima convocazione. In questa seconda riunione l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delle quote rappresentate.
Del rinvio dell'assemblea è data notizia nella Gazzetta Ufficiale nell'intervallo tra la prima e la seconda riunione, con avvertenza che trattasi di seconda convocazione.
Nell'assemblea di seconda convocazione non possono essere prese deliberazioni estranee all'ordine del giorno della prima.
Art. 11.
L'assemblea straordinaria è valida quando intervenga almeno la metà dei partecipanti che rappresentino almeno un terzo del capitale. In difetto, l'assemblea è riconvocata con le formalità di cui all'art. 10.
Art. 12.
I verbali delle assemblee presso l'Amministrazione centrale sono redatti da un notaio e devono essere firmati, entro la fine del mese successivo a quello dell'adunanza, dal presidente dell'assemblea e da due partecipanti a ciò delegati dall'assemblea.
Art. 13.
Nei modi e nelle forme stabiliti negli articoli 6, 7 e 8, l 'assemblea dei partecipanti è convocata presso le sedi quando ha per oggetto la nomina di consiglieri superiori.
L'assemblea è valida quando intervenga almeno un quinto dei partecipanti che rappresentino almeno un decimo del capitale. In mancanza del numero legale dei partecipanti o delle quote rappresentate, l'assemblea è rinviata con l'osservanza delle formalità stabilite nell'art. 10.
L'ufficio di segretario dell'assemblea spetta al segretario del Consiglio di reggenza e, in sua assenza, a uno dei presenti all'assemblea, da designarsi dal presidente della medesima. Qualora il numero dei consiglieri superiori da nominare raggiunga la metà dei componenti il Consiglio, le nomine sono demandate ad un'unica assemblea da tenersi presso l'Amministrazione centrale della Banca con l'osservanza delle modalità stabilite per l'assemblea ordinaria. In tale assemblea si procede a votazioni separate per ciascuna sede.
Art. 14.
Sono valide le deliberazioni che ottengono la maggioranza dei voti dei partecipanti presenti.
Le nomine devono farsi per schede segrete. S'intendono nominati soltanto coloro che raccolgono la maggioranza assoluta dei voti.
Consiglio superiore
Art. 15.
Il Consiglio superiore si compone del Governatore e di tredici consiglieri nominati nelle assemblee dei partecipanti presso le sedi della Banca.
Ciascun consigliere rimane in carica cinque anni ed è rieleggibile per non più di due volte.
Il Direttore generale interviene alle riunioni del Consiglio e, quando non sostituisce il Governatore, ha soltanto voto consultivo. I Vice direttori generali assistono alle riunioni del Consiglio e uno di essi, su designazione del Consiglio superiore, assume l'ufficio di segretario e ne redige i verbali.
Su proposta del Governatore il Consiglio può costituire uno o più comitati per l'esame di specifiche materie, composti di suoi membri.
Art. 16.
Il Consiglio superiore tiene le sue riunioni presso l'Amministrazione centrale della Banca su convocazione e sotto la presidenza del Governatore.
Le riunioni del Consiglio superiore sono ordinarie e straordinarie. Le prime si tengono almeno una volta ogni due mesi; le altre ogni qualvolta il Governatore lo ritenga necessario o per domanda motivata di almeno tre dei membri del Consiglio stesso. Il Consiglio è legalmente costituito quando intervengano almeno sette dei suoi componenti, non compreso in detto numero il Governatore o chi ne fa le veci.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. Il Governatore, o chi ne fa le veci, vota soltanto nel caso di parità di voti. Le votazioni si fanno per voto palese o, quando riguardino persone, anche sulla base di elenchi, per scrutinio segreto.
I verbali e gli estratti delle deliberazioni del Consiglio superiore sono autenticati dal Governatore o da chi ne fa le veci e dal segretario.
Art. 17.
Ai sensi dell'art. 19, commi 7 e 8, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, la nomina del Governatore, il rinnovo del suo mandato e la revoca nei casi previsti dall'art. 14.2 dello statuto del SEBC, sono disposti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio superiore della Banca d'Italia.
Per esprimere il parere previsto al comma precedente, il Consiglio superiore è convocato e presieduto dal componente più anziano in ordine di nomina e, a parità di nomina, di età. Il parere, deliberato a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti il Consiglio, è rilasciato ai fini della deliberazione del Consiglio dei Ministri.
Il Consiglio superiore, su proposta del Governatore, nomina il Direttore generale e i Vice direttori generali, rinnova i loro mandati e li revoca per i motivi previsti dall'art. 14.2 dello statuto del SEBC. Per l'adozione di siffatti provvedimenti, il Consiglio è convocato in seduta straordinaria. Il Consiglio deve essere convocato, agli stessi fini, anche quando ne facciano istanza scritta almeno i due terzi dei membri del Consiglio, non compreso il Governatore. In questo caso la convocazione deve aver luogo non oltre venti giorni dalla richiesta.
Fatto salvo quanto previsto al secondo comma, le deliberazioni di cui al presente articolo devono essere prese con la presenza di almeno due terzi dei membri del Consiglio, escluso il Governatore nei casi di cui al secondo comma, e con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.
Le nomine, i rinnovi dei mandati e le revoche del Direttore generale e dei Vice direttori generali debbono essere approvati con decreto del Presidente della Repubblica promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio dei Ministri.
Art. 18.
Al Consiglio superiore spettano l'amministrazione generale nonché la vigilanza sull'andamento della gestione e il controllo interno della Banca.
In conformità alle disposizioni legislative e regolamentari nonché, per le delibere di cui ai successivi punti 9) e 10), nel rispetto dello statuto del SEBC e delle disposizioni stabilite dalla Banca centrale europea (BCE), il Consiglio:
1) esamina ed approva, su proposta del Direttorio, il progetto di bilancio e ne delibera la presentazione al Collegio sindacale e all'assemblea dei partecipanti per la definitiva approvazione. Sentito il Collegio sindacale, delibera i dividendi da corrispondere ai partecipanti;
2) approva il bilancio annuale di previsione degli impegni di spesa;
3) autorizza i contratti che importano alienazione di immobili per somma superiore a 1 milione di euro e le transazioni, i concordati e le cessioni riguardanti crediti di somme superiori a 200.000 euro, e si pronunzia su tutti quegli altri contratti e sulle azioni giudiziarie che, per la loro importanza, il Governatore ritenga di sottoporre alla sua approvazione;
4) emana i regolamenti interni dell'Istituto;
5) determina la pianta organica del personale, nomina gli impiegati e adotta i provvedimenti per la cessazione dal servizio dei medesimi;
6) approva gli accordi stipulati con le organizzazioni sindacali;
7) adotta le deliberazioni riguardanti l'articolazione territoriale nonché l'assetto organizzativo generale della Banca;
8) nomina e revoca i reggenti presso le sedi e i consiglieri presso le succursali, determinandone il numero e stabilendo quali tra essi debbano assumere l'ufficio di censore;
9) nomina i corrispondenti della Banca all'estero;
10) determina le norme e le condizioni per le operazioni della Banca;
11) fissa il limite annuo per l'eventuale erogazione di somme a scopo di beneficenza o per contributi a iniziative d'interesse pubblico;
12) delibera su tutte le altre materie concernenti l'amministrazione generale della Banca che, non demandate all'assemblea dei partecipanti, il Governatore ritenga di
sottoporgli.
Il Consiglio viene informato dal Governatore sui fatti rilevanti concernenti l'amministrazione della Banca e in particolare:
• sui contenuti del piano d'istituto;
• sul consuntivo annuale degli impegni di spesa;
• sui risultati degli accertamenti ispettivi interni;
• sugli impieghi delle disponibilità dei fondi, delle riserve statutarie e degli accantonamenti a garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale.
Collegio sindacale e censori
Art. 19.
Il Collegio sindacale è composto da cinque membri effettivi, fra cui il Presidente; i membri supplenti sono due. I sindaci rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili non più di tre volte. Il Collegio sindacale svolge, direttamente presso l'Amministrazione centrale e, direttamente o per mezzo di censori, presso le sedi e le succursali, funzioni di controllo sull'amministrazione della Banca per l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento generale. Esercita il controllo contabile, senza alcun pregiudizio per l'attività svolta dai revisori esterni di cui al successivo art. 38, esamina il bilancio d'esercizio ed esprime il proprio parere sulla distribuzione del dividendo annuale.
I sindaci intervengono alle riunioni del Consiglio superiore. Il Collegio sindacale comunica, ove occorra, al Governatore le proprie osservazioni e quelle eventualmente ricevute dai censori. Ai sindaci viene corrisposto un assegno fisso stabilito dall'assemblea, oltre al rimborso delle spese.
Art. 20.
I censori non possono essere più di quattro presso ciascuna sede o succursale.
I censori prendono contezza dell'andamento dell'attività delle sedi e delle succursali presso le quali sono stati nominati. Per incarico dei sindaci, eseguono verifiche di cassa che devono comunque essere effettuate in modo completo da due di essi almeno una volta ogni trimestre.
Riferiscono al Collegio sindacale, per le eventuali comunicazioni al Governatore, le proposte e le osservazioni che credono utili all'andamento dell'Istituto, dandone contemporaneamente notizia al direttore della filiale e, nelle sedi, anche al Consiglio di reggenza.
Direttorio
Art. 21.
Il Direttorio è costituito dal Governatore, dal Direttore generale e da tre Vice direttori generali.
Al Direttorio spetta la competenza ad assumere i provvedimenti aventi rilevanza esterna relativi all'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dalla legge alla Banca o al Governatore per il perseguimento delle finalità istituzionali, con esclusione delle decisioni rientranti nelle attribuzioni del SEBC. Nell'ambito delle proprie competenze, il Direttorio può rilasciare deleghe al personale direttivo della Banca, stabilendone forme e modalità di esercizio, per l'adozione di provvedimenti che non richiedono valutazioni di carattere discrezionale, quali acclaramenti, accertamenti e altri che comportino mere ricognizioni di fatti, circostanze e requisiti.
Art. 22.
Il Governatore o, in caso di sua assenza o impedimento, il Direttore generale, convoca il Direttorio, stabilendo l'ordine del giorno, ogni qualvolta lo ritenga necessario o ne sia richiesto da uno dei componenti con domanda motivata contenente l'indicazione degli argomenti da trattare.
Le riunioni del Direttorio sono presiedute dal Governatore o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce secondo i criteri di surroga di cui agli articoli 25 e 26; per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di tre membri. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Governatore. Delle riunioni viene redatto apposito verbale.
Su ogni altro aspetto concernente lo svolgimento delle riunioni il Direttorio decide con apposita delibera.
I provvedimenti del Direttorio sono emanati con atto a firma del Governatore ovvero di uno degli altri membri secondo i criteri di surroga di cui agli articoli 25 e 26, con riferimento alla delibera collegiale che contiene la motivazione del provvedimento. Nei casi di necessità ed urgenza, i provvedimenti di cui all'art. 21 possono essere presi dal Governatore, ovvero da uno degli altri membri secondo i criteri di surroga di cui agli articoli 25 e 26. Tali provvedimenti vengono sottoposti alla ratifica del Direttorio nella prima riunione utile.
Art. 23.
Il Direttorio può, con apposita delibera, individuare i provvedimenti o le categorie di provvedimenti, fra quelli di cui all'art. 21, comma 2, da assumersi mediante approvazione di proposte scritte, formulate dai servizi, secondo le modalità previste ai commi successivi.
Per l'assunzione di tali provvedimenti, le competenti unità organizzative della Banca consegnano contestualmente a ciascun membro del Direttorio proposte di decisione definite e motivate. Se approvati in forma scritta da tutti i membri entro cinque giorni da quello della consegna, i provvedimenti proposti si intendono presi dal Direttorio alla data dell'ultima approvazione. In mancanza, o a seguito di espressa richiesta di uno dei componenti, l'assunzione dei provvedimenti è rimessa alla discussione e alla decisione in sede di riunione collegiale. Dei provvedimenti presi con le suddette modalità deve essere fatta menzione nel verbale della prima riunione utile.
Governatore
Art. 24.
Il Governatore rappresenta la Banca d'Italia di fronte ai terzi in tutti gli atti e contratti e nei giudizi.
Ha le competenze e i poteri riservati alla carica dal trattato, dallo statuto del SEBC e dalle relative disposizioni applicative e attuative comunitarie e interne.
Dispone, sentito il Direttorio, le nomine, le promozioni, le assegnazioni, i trasferimenti e gli incarichi del personale di grado superiore e nomina i direttori nelle sedi e nelle succursali. Sottopone al Consiglio superiore le proposte di decisione e fornisce al medesimo le informazioni previste dall'art. 18. Al Governatore è rimesso tutto quanto nella legge o nel presente statuto non è espressamente riservato al Consiglio superiore o al Direttorio.
Il Governatore dura in carica sei anni; il mandato è rinnovabile per una sola volta.
Direttore generale e Vice direttori generali
Art. 25.
Il Direttore generale ha la competenza per gli atti di ordinaria amministrazione ed attua le deliberazioni del Consiglio superiore. Dispone, sentito il Direttorio, le promozioni, le assegnazioni, i trasferimenti e gli incarichi del personale quando ciò non sia di competenza del Governatore.
Nell'ambito delle sue attribuzioni ha la rappresentanza della Banca, con facoltà di delega previa approvazione del Governatore; per la stipula dei contratti può delegare personale della Banca, anche mediante semplice lettera.
Il Direttore generale coadiuva il Governatore nell'esercizio delle sue attribuzioni e lo surroga nel caso di assenza o d'impedimento, circostanze delle quali la sua firma fa piena prova nei confronti dei terzi.
Il Direttore generale dura in carica sei anni. Il mandato è rinnovabile per una sola volta.
Art. 26.
I Vice direttori generali coadiuvano il Direttore generale nell'esercizio delle sue attribuzioni e lo surrogano in caso di assenza o impedimento. Ciascuno di essi può surrogare il Governatore e il Direttore generale in caso di loro contemporanea assenza o impedimento.
La firma di uno dei Vice direttori generali fa piena prova di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del Governatore e del Direttore generale.
I Vice direttori generali durano in carica sei anni; il mandato è rinnovabile per una sola volta.
Titolo III
FILIALI DELLA BANCA
Sedi
Art. 27.
In ciascuna sede vi è un Consiglio di reggenza. I reggenti sono scelti tra le persone aventi profonda conoscenza dell'economia locale. Il loro numero varia, in ragione dell'attività delle singole sedi, da sette a quattordici. Del Consiglio fa parte il direttore della sede.
I reggenti sono nominati dal Consiglio superiore, su proposta del Governatore, per sei anni e scadono per metà ogni triennio. Essi sono rieleggibili.
I membri del Consiglio superiore sono di diritto reggenti, oltre quelli di cui al comma secondo, presso le sedi ove sono stati eletti. Ogni Consiglio nomina annualmente fra i reggenti un presidente e un segretario, i quali possono essere rieletti.
Art. 28.
Il Consiglio di reggenza si riunisce di regola una volta ogni due mesi e tutte le altre volte che il presidente lo giudichi necessario o tre reggenti ne facciano domanda.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei reggenti in carica, con esclusione di quelli aventi funzioni di censore, che intervengono con voto consultivo. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.
Le votazioni riguardanti persone sono fatte per voto segreto.
Art. 29.
Il Consiglio di reggenza cura l'amministrazione della sede, nei limiti stabiliti dal presente statuto, il servizio dell'apertura e chiusura delle sagrestie e le verifiche di cassa, per la cui effettuazione stabilisce i turni del caso.
Al reggente di turno avente l'attribuzione dell'apertura e chiusura di cassa viene consegnata una delle tre chiavi della sagrestia. A sua volta il detto reggente consegna la chiave direttamente nelle mani del proprio collega subentrante. Di dette operazioni si redige apposito verbale firmato dagli intervenuti.
Il Consiglio di reggenza vigila affinchè siano osservate le prescrizioni e le istruzioni dell'Amministrazione centrale. Esamina e approva il preventivo delle spese di amministrazione della sede.
Succursali
Art. 30.
In ciascuna succursale vi sono da quattro a dieci consiglieri, in numero variabile in ragione dell'attività delle singole succursali. I consiglieri sono nominati dal Consiglio superiore, su proposta del Governatore, per sei anni e si rinnovano per metà ogni triennio. Essi sono rieleggibili.
I consiglieri, sotto la presidenza del direttore, si riuniscono almeno due volte ogni anno.
I consiglieri aventi funzioni di censore svolgono il servizio di apertura e chiusura delle sagrestie con le modalità di cui all'art. 29, comma 2.
Direttori
Art. 31.
La direzione degli uffici e delle operazioni di ciascuna sede e succursale della Banca è esercitata da un direttore sulla base di norme e istruzioni emanate dall'Amministrazione centrale. I direttori propongono all'Amministrazione centrale le transazioni ed i concordati con i debitori della Banca.
I direttori rappresentano la Banca di fronte ai terzi sia nei giudizi, sia negli atti e contratti che riguardano la rispettiva sede o succursale.
Hanno la firma per la corrispondenza e per tutte le operazioni della filiale. Previo consenso del Direttore generale e sotto la propria responsabilità, possono delegare ad impiegati addetti alla rispettiva sede o succursale le suddette firme.
Ai direttori delle filiali possono essere attribuiti compiti di coordinamento dell'attività di più filiali, in ambiti territoriali e con modalità e limiti stabiliti dai regolamenti interni
dell'Istituto.
Art. 32.
In caso di improvvisa assenza o impedimento del direttore di una sede, il presidente del Consiglio di reggenza o chi ne fa le veci provvede, là dove non vi sia un vice direttore, alla surrogazione provvisoria, assumendo egli stesso la direzione o delegandovi un altro reggente e dando immediato avviso all'Amministrazione centrale.
Se le ipotesi previste nel comma precedente si verificano nelle succursali, assume la direzione provvisoria il più anziano di nomina e, a parità di nomina, di età dei consiglieri presenti, che ne riferisce immediatamente all'Amministrazione centrale.
Art. 33.
Il Governatore ha facoltà in ogni caso di delegare, sentito il Direttorio, un ispettore o un altro impiegato della Banca ad assumere temporaneamente la direzione di sedi o succursali.
I reggenti, i consiglieri, gli impiegati delegati dal Governatore e i vice direttori, che sostituiscono temporaneamente i direttori delle sedi e delle succursali, hanno tutte le attribuzioni e le facoltà di questi.
Titolo IV
OPERAZIONI DELLA BANCA
Art. 34.
Per il perseguimento degli obiettivi e per lo svolgimento dei compiti propri del SEBC la Banca d'Italia può compiere tutti gli atti e le operazioni consentiti dallo statuto del SEBC, nel rispetto delle condizioni stabilite in attuazione dello stesso.
Art. 35.
Fermo restando quanto previsto al precedente art. 34, la Banca può compiere tutti gli atti e le operazioni che le consentono di provvedere al pieno svolgimento degli altri compiti ad essa attribuiti, nonché, nel rispetto di eventuali limiti derivanti dall'applicazione del capo IV dello statuto del SEBC, alla gestione del patrimonio e all'amministrazione del personale in servizio e in quiescenza. In particolare, essa può:
• emettere titoli al portatore;
• emettere vaglia cambiari e assegni bancari;
• ricevere depositi a custodia, a cauzione, o in altro modo vincolati;
• ricevere somme in conto corrente, con o senza interesse, rimborsabili a vista o a termine;
• negoziare e gestire strumenti finanziari;
• acquistare e alienare beni mobili;
• costruire, acquistare e alienare beni immobili;
• riscuotere per conto di terzi titoli esigibili in Italia e all'estero e, in generale, svolgere il servizio di cassa per conto e a rischio di terzi.
Art. 36.
La Banca d'Italia esercita il servizio di tesoreria dello Stato secondo speciali convenzioni. Può disimpegnare altri servizi per conto dello Stato, alle condizioni stabilite dal Consiglio superiore.
Art. 37.
Alle operazioni di anticipazione contro pegno erogate dalla Banca d'Italia non si applicano le disposizioni relative alla revocabilità degli atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie, nei casi di procedure concorsuali.
I titoli, valori o merci dati in pegno stanno a garantire qualsiasi ragione o diritto che, nei confronti della persona o società che ha costituito il pegno, spetti alla Banca anche in dipendenza di altre operazioni.
Le garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo costituite a favore della Banca d'Italia stanno di pieno diritto a garantire, con l'intero loro valore, anche qualsiasi altro credito diretto ed indiretto della Banca stessa, pur se non liquido ed esigibile, verso lo stesso debitore, ed anche se sorto anteriormente o successivamente alla operazione garantita.
Titolo V
BILANCIO D'ESERCIZIO E RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ
Art. 38.
Ogni anno devono essere redatti il bilancio d'esercizio e l'inventario dell'attivo e del passivo.
Il bilancio d'esercizio deve essere presentato al Collegio sindacale non più tardi del 15 aprile di ogni anno. Il Consiglio superiore, sentito il Collegio sindacale, delibera l'assegnazione degli utili e il dividendo da distribuire ai partecipanti e da corrispondere dopo l'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea.
La contabilità della Banca d'Italia viene verificata da revisori esterni secondo quanto stabilito dall'art. 27 dello statuto del SEBC.
Art. 39.
Il Consiglio superiore determina gli accantonamenti al fondo di riserva ordinaria, fino a concorrenza del 20% degli utili netti conseguiti nell'esercizio. Ai partecipanti sono distribuiti dividendi per un importo fino al 6% del capitale.
Col residuo, su proposta del Consiglio superiore, possono essere costituiti eventuali fondi speciali e riserve straordinarie mediante utilizzo di un importo non superiore al 20% degli utili netti complessivi e può essere distribuito ai partecipanti, ad integrazione del dividendo, un ulteriore importo non eccedente il 4% del capitale. La restante somma è devoluta allo Stato. La riserva ordinaria, se diminuita per ammortizzare le perdite o per qualsiasi altra ragione, deve, salvo il disposto del successivo art. 40, essere al più presto interamente reintegrata.
Art. 40.
Le riserve sono impiegate nei modi e nelle forme stabilite dal Consiglio superiore.
I frutti relativi agli investimenti delle riserve sono destinati in aumento delle medesime.
Dai frutti annualmente percepiti sugli investimenti delle riserve, può essere, su proposta del Consiglio superiore e con l'approvazione dell'assemblea ordinaria, prelevata e distribuita ai partecipanti, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 39, una somma non superiore al 4% dell'importo delle riserve medesime, quali risultano dal bilancio dell'esercizio precedente.
Art. 41.
La Banca d'Italia trasmette al Parlamento e al Governo una relazione sulla propria attività nei termini previsti dalla legge.
Titolo VI
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 42.
I componenti del Direttorio e tutti i dipendenti dell'Istituto non possono svolgere attività nell'interesse di banche, intermediari finanziari e altri soggetti vigilati, esercitare attività di impresa commerciale, essere amministratori, institori o sindaci in qualsiasi società, partecipare a società in nome collettivo o, come accomandatario, in società in accomandita. Il Consiglio superiore può tuttavia consentire che si assumano funzioni di amministratore di società o di altri enti, quando riconosca che ciò sia nell'interesse della Banca. Per gli stessi motivi, può anche consentire che si assumano funzioni di sindaco da parte di impiegati aventi grado non superiore a quello di capo servizio o equiparato.
Art. 43.
I senatori e i deputati e le altre persone che dedicano la loro attività al disimpegno di cariche di carattere politico non possono far parte dei Consigli della Banca.
Sono altresi' esclusi dal far parte del Consiglio superiore della Banca i dipendenti e coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche o altri soggetti operanti nel settore dell'intermediazione finanziaria, i dirigenti e gli impiegati della pubblica amministrazione, nonché, in ogni caso, tutti coloro che si trovino in situazione di conflitto di interessi con la Banca in considerazione della posizione personale o delle cariche ricoperte.
Le disposizioni dei commi precedenti si osservano anche per le nomine demandate al Consiglio superiore ai sensi dell'art. 18, n. 8, del presente statuto.
Art. 44.
I reggenti delle sedi e i consiglieri delle succursali devono essere domiciliati nella Regione dove sono chiamati ad esercitare il loro ufficio.
Essi ricevono medaglie di presenza, l'importo delle quali è fissato dall'assemblea.
I membri del Consiglio superiore ricevono per questo ufficio un'assegnazione annua fissata dall'assemblea dei partecipanti oltre al rimborso delle spese.
I reggenti delle sedi, i consiglieri delle succursali, i consiglieri superiori e i sindaci che si trovino in una delle situazioni di cui all'art. 2382 del vigente codice civile, cessano immediatamente dal loro ufficio.
Art. 45.
I soggetti di cui agli articoli 42 e 44 sono obbligati al più rigoroso segreto per tutto ciò che riguarda la Banca ed i suoi rapporti con i terzi.
Titolo VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 46.
I consiglieri superiori e i sindaci che alla data di entrata in vigore del presente statuto abbiano già superato i limiti di rieleggibilità fissati rispettivamente dagli articoli 15 e 19 restano in carica fino al completamento del mandato in corso. Dalla data di entrata in vigore del presente statuto e fino alla scadenza del mandato dei sindaci in carica, le funzioni di Presidente del Collegio sono esercitate dal sindaco più anziano in ordine di nomina e, a parità di nomina, di età.
Art. 47.
I consiglieri delle succursali in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto completano il mandato biennale previsto dall'art. 34 dello statuto previgente.
Al fine di allineare le date di scadenza del loro mandato con quelle dei reggenti delle sedi, l'art. 30 del presente statuto avrà applicazione graduale nei termini seguenti:
• i consiglieri nominati nell'ambito della rinnovazione del 2007 restano in carica per quattro anni;
• i consiglieri nominati nell'ambito della rinnovazione del 2008 restano in carica per sei anni.
Art. 48.
In attuazione di quanto disposto dall'art. 19, comma 7, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, i membri del Direttorio diversi dal Governatore in carica alla data del 12 gennaio 2006 cessano dai rispettivi mandati alla scadenza dei dodici anni di permanenza nel Direttorio.
Art. 49.
Sino all'entrata in vigore del regolamento previsto all'art. 19, comma 10, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, il Consiglio superiore, fermo restando quanto previsto all'art. 3, comma 2, del presente statuto, verifica che l'acquirente sia riconducibile alle categorie di soggetti indicate all'art. 3, secondo paragrafo, dello statuto della Banca vigente alla data del 12 gennaio 2006, ovvero all'art. 27 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.
Il Governatore: Draghi

 
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