Tribunale di
Pesaro: nuova Sentenza per Autismo da Vaccinazione
Gabriele
Milani 14 novembre 2013
Tratto da
http://autismovaccini.org
Lo stesso Giudice del Tribunale Civile di Pesaro che in data 1° luglio u.s. aveva riconosciuto colpevole il Ministero della Salute e stabilito un maxi risarcimento alla famiglia di una bambina pesarese di neanche 6 mesi, morta in culla il 7 febbraio del 2003, ha fatto nuovamente notizia e Giurisprudenza in data 11 novembre u.s. riconoscendo il nesso di causalità tra l’Autismo e le vaccinazioni in un adolescente di 16 anni.
Premetto che i genitori del ragazzo hanno preferito divulgare la notizia immediatamente in quanto, come dichiarato dall’ Avv. Luca Ventaloro [COMILVA], difensore e rappresentate della famiglia, di norma dalle Aule Giudiziarie della Corte d’Appello di Ancona, dove si avvierebbe un eventuale dibattimento in caso di impugnazione della Sentenza da parte del Ministero, è molto improbabile che lo stesso ottenga un ribaltamento a proprio favore di tale Sentenza.
Soprattutto è
improbabile un ribaltamento della Sentenza per la manifesta sequela di
eventi che manifestano e comprovano, in ampia e dettagliata
documentazione sanitaria, lo stato di salute compromesso del ragazzo in
concomitanza dei vaccini assunti durante l’intero arco di vita.
I vaccini interessati [dei quali ometto volutamente i nomi] sono
relativi agli ultimi anni ’90. Tuttavia, mi preme sottolineare come
questo caso non sia collegato esclusivamente al solo vaccino trivalente
Morbillo-Parotite-Rosolia, somministrato al ragazzo all’età di 15 mesi,
per trasmettere il messaggio che sostengo da sempre: TUTTI i vaccini
possono contribuire a scatenare una sindrome autistica [intesa come
espressione di una encefalopatia] in qualunque neonato!
La presenza di Thimerosal nei vaccini inoculati nei primi mesi di vita del ragazzo ha avvalorato il referto di una RMN encefalo dalla quale risulta presenza di demielinizzazione che, a mio modestissimo avviso, è stato il punto focale della questione sanitaria che riguardava lo stato psico-fisico del ragazzo, etichettato troppo comodamente come “autistico” da un sistema sanitario incapace di prendersi le proprie responsabilità di fronte a questo danno continuo perpetrato attraverso l’uso scriteriato di programmi vaccinali irrispettosi dell’individualità del singolo neonato ricevente.
Evitando di
addentrarmi nelle innumerevoli e discordanti risultanze delle
pubblicazioni scientifiche, largamente citate in questo sito, largamente
citate ed allegate dai vari Consulenti Tecnici di Parte a sostegno delle
rispettive argomentazioni che sono oggetto di ogni dibattimento che
riguarda la correlazione autismo-vaccinazioni, il compito del Consulente
Tecnico d’Ufficio del Tribunale è stato quello di valutare i risultati
di ogni specifica indagine, raccogliendo gli elementi più utili alla
conclusione del caso, nell’intento primario di formulare un giudizio
attendibile sul problema della correlazione della sindrome autistica con
la somministrazione dei preparati vaccinali.
Per buona pace dei soliti immancabili contestatori che faranno sentire
la loro voce discordante, dalla storia di questo adolescente sono emersi
elementi anamnestici e clinici che hanno inchiodato alle loro
responsabilità le vaccinazioni somministrate.
Anche per questo
adolescente, come tanti bambini e tante persone che vivono identica
situazione patologica, l’ordinata analisi storico-clinica con assenza di
anomalie organiche o sospette condizioni di sofferenza neurologica lo
metteva nella condizione di apparire come un neonato “sano”, che
progrediva regolarmente, e manifestava un regolare sviluppo
psico-fisico.
Per contro, il verificarsi delle manifestazioni patologiche in
concomitanza con le inoculazioni vaccinali, le recrudescenze coincidenti
con le dosi di richiamo somministrate, l’andamento protratto ed
ingravescente di disturbi caratteristici e in tutto corrispondenti alle
descrizioni riportate nella copiosa letteratura sull’argomento, hanno
rappresentato elementi fortemente sospetti tali da avere un ruolo
indicativo o comunque non marginale sotto l’aspetto del nesso di causa,
spostando il giudizio verso un attendibile grado di probabilità
riconosciuto dal Giudice nel testo della Sentenza qui allegata.
(sentenza integrale
in pdf)