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Tribunale di Pesaro: nuova Sentenza per Autismo da Vaccinazione
Gabriele Milani 14 novembre 2013
Tratto da
http://autismovaccini.org

Lo stesso Giudice del Tribunale Civile di Pesaro che in data 1° luglio u.s. aveva riconosciuto colpevole il Ministero della Salute e stabilito un maxi risarcimento alla famiglia di una bambina pesarese di neanche 6 mesi, morta in culla il 7 febbraio del 2003, ha fatto nuovamente notizia e Giurisprudenza in data 11 novembre u.s. riconoscendo il nesso di causalità tra l’Autismo e le vaccinazioni in un adolescente di 16 anni.

Premetto che i genitori del ragazzo hanno preferito divulgare la notizia immediatamente in quanto, come dichiarato dall’ Avv. Luca Ventaloro [COMILVA], difensore e rappresentate della famiglia, di norma dalle Aule Giudiziarie della Corte d’Appello di Ancona, dove si avvierebbe un eventuale dibattimento in caso di impugnazione della Sentenza da parte del Ministero, è molto improbabile che lo stesso ottenga un ribaltamento a proprio favore di tale Sentenza.

Soprattutto è improbabile un ribaltamento della Sentenza per la manifesta sequela di eventi che manifestano e comprovano, in ampia e dettagliata documentazione sanitaria, lo stato di salute compromesso del ragazzo in concomitanza dei vaccini assunti durante l’intero arco di vita.
I vaccini interessati [dei quali ometto volutamente i nomi] sono relativi agli ultimi anni ’90.  Tuttavia, mi preme sottolineare come questo caso non sia collegato esclusivamente al solo vaccino trivalente Morbillo-Parotite-Rosolia, somministrato al ragazzo all’età di 15 mesi, per trasmettere il messaggio che sostengo da sempre: TUTTI i vaccini possono contribuire a scatenare una sindrome autistica [intesa come espressione di una encefalopatia] in qualunque neonato!

La presenza di Thimerosal nei vaccini inoculati nei primi mesi di vita del ragazzo ha avvalorato il referto di una RMN encefalo dalla quale risulta presenza di demielinizzazione che, a mio modestissimo avviso, è stato il punto focale della questione sanitaria che riguardava lo stato psico-fisico del ragazzo, etichettato troppo comodamente come “autistico” da un sistema sanitario incapace di prendersi le proprie responsabilità di fronte a questo danno continuo perpetrato attraverso l’uso scriteriato di programmi vaccinali irrispettosi dell’individualità del singolo neonato ricevente.

Evitando di addentrarmi nelle innumerevoli e discordanti risultanze delle pubblicazioni scientifiche, largamente citate in questo sito, largamente citate ed allegate dai vari Consulenti Tecnici di Parte a sostegno delle rispettive argomentazioni che sono oggetto di ogni dibattimento che riguarda la correlazione autismo-vaccinazioni, il compito del Consulente Tecnico d’Ufficio del Tribunale è stato quello di valutare i risultati di ogni specifica indagine, raccogliendo gli elementi più utili alla conclusione del caso, nell’intento primario di formulare un giudizio attendibile sul problema della correlazione della sindrome autistica con la somministrazione dei preparati vaccinali.
Per buona pace dei soliti immancabili contestatori che faranno sentire la loro voce discordante, dalla storia di questo adolescente sono emersi elementi anamnestici e clinici che hanno inchiodato alle loro responsabilità le vaccinazioni somministrate.

Anche per questo adolescente, come tanti bambini e tante persone che vivono identica situazione patologica, l’ordinata analisi storico-clinica con assenza di anomalie organiche o sospette condizioni di sofferenza neurologica lo metteva nella condizione di apparire come un neonato “sano”, che progrediva regolarmente, e manifestava un regolare sviluppo psico-fisico.
Per contro, il verificarsi delle manifestazioni patologiche in concomitanza con le inoculazioni vaccinali, le recrudescenze coincidenti con le dosi di richiamo somministrate, l’andamento protratto ed ingravescente di disturbi caratteristici e in tutto corrispondenti alle descrizioni riportate nella copiosa letteratura sull’argomento, hanno rappresentato elementi fortemente sospetti tali da avere un ruolo indicativo o comunque non marginale sotto l’aspetto del nesso di causa, spostando il giudizio verso un attendibile grado di probabilità riconosciuto dal Giudice nel testo della Sentenza qui allegata. (sentenza integrale in pdf)