Vaccinazioni pediatriche:
dire no è un diritto
A cura
dell’avvocato Luca Ventaloro - articolo pubblicato per gentile concessione di
Scienza e Conoscenza n. 50
Rifiutare la vaccinazione per i propri figli è un diritto dei genitori, che deve essere esercitato tramite l'Obiezione Attiva e il Dissenso Informato: l'avvocato Ventaloro ci spiega come fare.
In Italia, le vaccinazioni
obbligatorie per l’infanzia (pediatriche), sono quattro: antipoliomielitica
(Legge n. 51/1966), antidifterica (L.891/1939), antitetanica (L. 292/1963),
antiepatite-b (L. 165/1991). Esse dovrebbero essere somministrate una alla
volta, a distanza di tempo, e a un’età giusta onde non fare correre rischi al
minore.
Invece vengono somministrate in forma esavalente o eptavalente, ovvero in un
gruppo di sei vaccinazioni. Ciò vale a dire che unitamente alle quattro
obbligatorie, oggi le varie ASL inseriscono altre due o tre vaccinazioni,
generalmente Pertosse, Haemophilus, Antimeningococco.
Di fatto, con questa inclusione, il minore assume sei o sette vaccinazioni e un
carico ‘tossico’ corrispondente.
Il genitore però, sempre
nel supremo esercizio dei diritti di potestà genitoriale (ora divenuta
‘responsabilità genitoriale’ - art. 316 e segg. c.c.), ha il diritto di potere
chiedere l’effettuazione di una vaccinazione alla volta, limitandosi alle sole
quattro obbligatorie, e anche distanziate nel tempo.
Nessuno può essere obbligato a subire le vaccinazioni ‘facoltative’ che, per
tale definizione, possono ben essere rifiutate. Generalmente le Asl ‘spingono’
molto anche per l’effettuazione delle altre vaccinazioni non-obbligatorie, quali
l’antinfluenzale, la vaccinazione MPR (morbillo, rosolia, parotite) e altre.
Va detto che sovente gli avvisi delle Asl in merito alle vaccinazioni
facoltative sono piuttosto ambigui, non risultando con chiarezza che tali
vaccinazioni non sono obbligatorie.
Ciò dovrebbe invece essere comunicato in maniera manifesta e ben comprensibile,
onde non indurre in errore il cittadino.
Stante l’insorgere di problematiche, sin dalla loro introduzione, legate al
potenziale danno, le vaccinazioni oggi sono argomento molto dibattuto.
Oggetto di leggi e di
interventi ora sempre più frequenti e tutelanti da parte della Magistratura, lo
stesso Stato italiano ha preso atto, già da tempo, del fattore di rischio, e ha
promulgato norme di grande modernità relativamente alla cautela vaccinale.
Vediamole sommariamente:
- la L. 210/1992 che unitamente alla L. 229/2005, stabilisce un indennizzo per i danni da vaccinazione;
- il D.M. 12.12.2003, cosiddetta ‘Vaccinovigilanza’ o ‘Farmacovigilanza’, ovvero una procedura obbligatoria per le ASL di avviso agli utenti, di raccolta dati e di segnalazione, in merito ad ogni reazione avversa alla vaccinazione:
- il D.P.R. n. 355/1999 che ha sancito la libera frequenza scolastica ai soggetti non vaccinati.
Norma questa estesa in via analogica a tutte le comunità infantili (nido, materne, asili), sia pubbliche che private.
Il rifiuto alla
vaccinazione: l'Obiezione Attiva
Parallelamente alla grande attenzione sulla questione vaccinale, sia da
parte dei cittadini che da parte del mondo scientifico e normativo-giudiziario,
nel corso dell’ultimo ventennio si è consolidata una diffusa procedura di
rifiuto alla vaccinazione, procedura consentita e tutelata dall’Ordinamento.
Questa è l’Obiezione Attiva. L’Obiezione Attiva consente il rifiuto della prassi
vaccinale obbligatoria, senza incorrere nella commissione di un illecito.
È stata codificata in numerose norme regionali che l’hanno disciplinata.
Le Regioni in questione sono: Veneto, Lombardia, Provincia di Trento, Piemonte,
Emilia Romagna, Umbria, Toscana. Abruzzo, Sardegna.
Di fatto la procedura è comunque estesa a tutte le Regioni attraverso circolari
regionali; oppure lo è per estensione analogica detta in bonam partem.
È una procedura molto importante, addirittura fondamentale, di moderna
ispirazione etico-giuridica.
Vediamo in cosa consiste.
Per praticare l'Obiezione Attiva è necessario:
1) prendere posizione sulla prassi vaccinale formalmente con l’Asl a mezzo di raccomandata a.r.;
2) presentarsi sempre ai colloqui convocati dall’asl;
3) firmare il modello di Dissenso Informato, o modificandolo nella parte in cui si viene definiti ‘debitamente informati’, oppure firmarlo senza alcuna modifica, qualora ci si ritenga sufficientemente informati dall’asl.
Dal punto di vista del
diritto genitoriale, è assolutamente sconsigliato nascondersi o ignorare gli
inviti e le missive dell'Asl. Non sarebbe obiezione, ma semplice fuga o inerzia
e rappresenterebbe un rischio per la potestà (responsabilità genitoriale).
L'obiezione di coscienza, nella forma dell’Obiezione Attiva, è un comportamento
'attivo' dal punto di vista etico e civico, serve a manifestare regolarità
genitoriale (altrimenti si potrebbe sostenere che i genitori 'se ne fregano'
della salute dei figli, nonchè delle Istituzioni), e a diffondere una buona
cultura sanitaria.
È importante praticare
correttamente l’Obiezione Attiva, poiché recentemente alcuni Tribunali per i
Minorenni hanno riattivato procedure sulla potestà, proprio nei confronti degli
obiettori silenti e inattivi, ovvero coloro che non avevano praticato Obiezione
Attiva.
Inoltre praticare l'Obiezione Attiva serve a dare all'Asl la dimensione del
dissenso sul territorio, altrimenti sovente si è sentito dire che "l'obiezione
non esiste!".
Che cos'è il Dissenso
Informato
Vale la pena di
esaminare la procedura di Dissenso Informato, che è parte integrante
dell’Obiezione Attiva.
La procedura di Dissenso Informato, istituita dalla Conferenza di Oviedo
del 4 aprile 1997 (partecipazione e adesione consapevole e formale dei cittadini
europei alle procedure sanitarie che li riguardano), non prevede alcun
obbligo di forma, né obbligo di modulistica.
Prevede che l’adesione consapevole del cittadino europeo alla procedura
sanitaria sia manifestata in maniera personale, libera, cosiddetta 'di scienza'.
Tale volontà dei genitori quali cittadini europei, non è subordinabile a nulla,
né coercibile o richiedibile come conforme a modulistica, a prestampati, o
contenuti già preparati (come vorrebbero le Asl).
Secondo la normativa uscita dalla Conferenza di Oviedo e secondo tutta la
normativa italiana che ne ha dovuto recepire i contenuti, la procedura di
Dissenso Informato tutela la consapevole partecipazione del cittadino all'iter
sanitario, non certo il 'banale' rispetto della modulistica.
In ossequio a ciò, come è
ovvio, il genitore dichiara ciò che vuole e nella forma che vuole.
Poiché il Dissenso Informato proposto dall’Asl è un modulo ministeriale "di
comodo", si suggerisce per fare accettare meglio le eventuali aggiunte (così
come indicate nell’Obiezione Attiva) senza che nascano controversie inutili, e
prima di redigere un modello ex novo, di utilizzare quello dell'Asl,
opportunamente modificato, se lo si ritiene necessario.
L’Asl è obbligata ad accettare tutto ciò che viene dai dichiaranti, liberi e
identificati come cittadini, e non può subordinare nulla al rispetto della
modulistica: sono successi casi di denunce e cause già risolte in favore dei
dichiaranti.
Qualora l’Asl non accetti la dichiarazione o le modifiche dei genitori, allora
il Dissenso Informato lo si può inviare modificato, inviandolo con spedizione
raccomandata a/r. o consegnandolo all'Ufficio Protocollo dell'Asl.
Non partecipare all'iter del dissenso rappresenta un addebito genitoriale (fuga
e menefreghismo).
Le vaccinazioni
sportive
Altra questione
di grande importanza è quella delle vaccinazioni sportive, in relazione,
generalmente, alla richiesta vaccinazione antitetanica
Le vaccinazioni cosiddette "sportive" sono un retaggio di norme vecchie,
obsolete e paradossali.
La Costituzione ha l'assoluta preminenza in base a un semplice e doveroso
rapporto di gerarchia di norme. Infatti in ogni caso, in ossequio alla nostra
Costituzione, non è possibile subordinare la pratica sportiva all'effettuazione
delle vaccinazioni, soprattutto quando questa sia rifiutata con serie
motivazioni.
Il diritto alla libera determinazione dei cittadini nelle forme ritenute congrue
(sport, associazionismo, ecc.) è preminente rispetto alla norma vetusta che
impone le vaccinazioni sportive. E poi c’è l’invalicabile diritto alla salute
(art. 32 Cost), di fronte al quale ogni norma deve arretrare.
Quindi sussiste il
pieno diritto alla frequenza sportiva anche senza le vaccinazioni.
In tal senso è sovente risultato risolutivo e perfettamente in linea con la
normativa, fare un dosaggio anticorpale antitetanico (semplice esame del sangue)
e verificare la presenza di anticorpi del tetano. Generalmente tale dosaggio è
in misura più che sufficiente, cosa che rende assolutamente superflua la
vaccinazione.
In ultima istanza
si potrà proporre al centro sportivo una liberatoria con assunzione di
responsabilità dei genitori quanto alla mancata pratica vaccinale.
Se tutto questo non bastasse, allora bisogna intervenire legalmente. Le stesse
considerazioni valgono per le cosidette "vaccinazioni lavorative".
Articolo pubblicato per Gentile concessione di Scienza e Conoscenza n. 50
Scritto da Luca
Ventaloro
Avvocato
Cassasionista, esperto di Diritto Familiare-Minorile, Diritto Penale, Diritto
Sanitario. Docente di Diritto di famiglia e sanitario presso l'ISSPOS, Membro
dell'Ufficio del Garante per l'Infanzia della Regione Emilia Romagna, Esperto
Giuridico AUSL di Rimini U.O. Tutela dei Minori. Relatore a convegni
universitari e giuridici di Diritto minorile e familiare, Docente in Corsi di
Formazione per Servizi Sociali, Avvocati e Giuristi autore di articoli su
riviste specializzate di Diritto di Famiglia, autore di pubblicazioni giuridiche
di diritto minorile.
Fa parte del Consiglio direttivo del Comilva, il Coordinamento del
Movimento Italiano per la Libertà delle Vaccinazioni.
Per info:
ventaloro.avv@libero.it