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COMUNICATO STAMPA
“REDDITO DA SIGNORAGGIO DA RESTITUIRE ALLA
COLLETTIVITA’ PARI A 5 MILIARDI DI EURO,87 EURO IN MEDIA PER OGNI
CITTADINO RESIDENTE IN ITALIA AL 31.12.2003”.
E’ IL DISPOSITIVO DI UNA CLAMOROSA SENTENZA EMESSA A LECCE
SARA’ BANKITALIA A DOVER RESTITUIRE 5 MILIARDI DI EURO DI SIGNORAGGIO
(87 EURO A CITTADINO), CON IL DISPOSITIVO DI SENTENZA, N.2978/05 EMESSA
A LECCE,
DOPO UNA LUNGA BATTAGLIA GIUDIZIARIA PORTATA AVANTI DALL’ AVV. ANTONIO
TANZA, VICE PRESIDENTE DELL’ADUSBEF! IL REDDITO DAL SIGNORAGGIO-AFMA
Il Giudice di Pace del Tribunale di Lecce dr. Cosimo
Rochira, nella causa civile iscritta al n. 3712/04, ed intentata da
Giovanni De Gaetanis, associato Adusbef difeso dal vicepresidente Avv.
Antonio Tanza, ha emesso una clamorosa sentenza depositata in
cancelleria il 26 settembre 2005 al numero 2978/05, contro
Per effetto di tale sensazionale sentenza,
E’ il primo colpo giudiziario in assoluto al diritto di signoraggio,
che arriva da un giudice di Pace di Lecce, Cosimo Rochira, che ha
condannato
Oggi che neppure le riserve auree garantiscono più la moneta, al punto
che è sparita la scritta "pagabili al portatore", è rimasto
quel diritto feudale di signoraggio i cui proventi vengono incamerati
dalla Banca d’Italia, che non appartiene più allo Stato ma a banche
private ed altri soggetti che incassano parte di tale introiti.
I cittadini quindi hanno continuato a pagare quella che è diventata una
sorta di tassa agli istituti di credito, in violazione dello stesso
statuto della Banca d’Italia che all’articolo 3, comma 3 parla
chiaro: la banca appartiene allo Stato". Quindi, è stata la
conclusione del giudice la sottrazione del reddito da signoraggio in
danno alla collettività è di 87 per singolo cittadino residente alla
data del 31 dicembre 2003,per un controvalore di 5.023.632.491 euro,che
deve essere restituito.
Un altro duro colpo ad un Governatore che si continua a comportare come
un “sovrano”, un monarca assoluto, arroccato a difendere con le
unghie e con i denti assurdi privilegi, che cadranno tutti sotto i
maglio della magistratura, sia civile che penale.
Ecco la sentenza:
REPUBBLICA
ITALIANA
IL
GIUDICE DI PACE DI LECCE, Avv.
_____________, ha pronunciato
la seguente SENTENZA nella
causa civile iscritta
al numero
del ruolo generale indicato a margine, avente
l'oggetto pure a margine indicato, discussa e passata in decisione all'udienza
del 8.07.2005, promossa da
________________, rappresentato
e difeso dagli avv. A. Tanza e A. Pampini
(attore) contro BANCA
CENTRALE EUROPEA - BANCA CENTRALE D'ITALIA s.p.a. rappresentata
e difesa dagli avv. M. Perassi, M. Mancini, A. Frisullo (convenuta)
*******************
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
Con
atto di citazione del 12.10.2004, l’attore
conveniva in giudizio "
All'udienza
del 17 dicembre 2004, veniva respinta l'eccezione di difetto di legittimazione
passiva formulata dalla Banca d'Italia ed ammessa
All'udienza
dell's luglio
2005 le parti presentavano le proprie controdeduzioni tecniche
alla CTU, precisavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi,
quindi la causa veniva trattenuta per la decisione.
Motivi
della decisione
Si
premette che la causa, dato il suo valore sino ad € 1.100,00, viene
decisa ex art.113,
2° comma c.p.c. secondo equità ed in
osservanza delle norme e dei principi
informatori delta materia.
La
domanda è fondata,
pertanto va accolta per quanto di ragione.
L'eccezione
di difetto di legittimazione passiva, sollevata dalla convenuta e
infondata anche alla luce delle conclusioni del CTU dott. ______________
il quale individua nella Banca d'Italia il soggetto che trae gli utili dal
reddito di signoraggio,come
risulta dal bilancio della stessa Banca. Peraltro l'atto introduttivo
risulta esser stato ritualmente notificato alla Banca centrale europea e,
per essa, alla locale articolazione individuata nella Banca Centrale
d'Italia S.p.A.
La
domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta ex art.96 c.p.c. non
può, certamente essere accolta,
oltre che per la fondatezza della domanda attrice che pertanto
escluderebbe l'accoglimento del punto relativo alla condanna per temerarietà,
anche per la pacifica circostanza che
la formulata domanda ex art. 96
c.p.c. non può essere
che equiparata all'accessorietà delle spese processuali che
giammai possono essere tenute in conto nella determinazione del valore della
causa anche per la impossibile unilaterale determinazione da parse del richiedente.
L'elaborato
peritale ha anche chiarito l'esistenza
dell'interesse ad agire e la legittimazione
attiva dell’attore,
avendone determinato
l’esatto diritto al
risarcimento del danno
derivante dalla sottrazione del reddito di signoraggio. Al
C.T.U. veniva formulato il quesito di accertare di chi fosse la proprietà
della moneta ed,
in particolare se questa fosse della collettività nazionale o di altro ente, accertando il danno medio derivante dal cosiddetto debito di
signoraggio.
Questo
giudizio si fonda, dunque, sulla C.T.U. che risulta essere ben motivata
e scevra di alcun vizio
e/o difetto logico a/o di motivazione. La relazione tecnica descrive,
in breve la storia della Banca d'Italia, gli aspetti istituzionali, le funzioni,
i criteri operativi ed i fini istituzionali.
Questi
fini di natura
pubblica
Lo
Statuto del Sistema Europeo
di Banche Centrali e della Banca
Centrale Europea definisce reddito monetario (art.32) il reddito
ottenuto dalle banche centrali
nazionali nell'esercizio funzioni di politica monetaria del Sebc. Lo Statuto
fissa anche le regole per la
determinazione del reddito monetario e per la sua
distribuzione tra le banche centrali dei paesi partecipanti all'euro.
Prima di esaminarle, il perito
ha ritenuto opportuno chiarire il concetto di reddito monetario.
Quando
la circolazione era costituita soprattutto da monete in metalli preziosi
(ore e argento), ogni cittadino poteva
chiedere al suo sovrano di coniargli monete
con i lingotti d'oro e argento che egli portava alla zecca. Il
sovrano, ponendo la sua effigie sulla moneta, ne garantiva il
valore, dato dalla quantità a dalla
purezza del metallo in essa contenuto. In
cambio di questa garanzia,
tuttavia, tratteneva per sè una certa quantità di metallo: l'esercizio
di questo potere sovrano
venne chiamato signoraggio. Introdotta la circolazione della moneta cartacea, slegata dall'oro
(soppressione delle c.d. riserve auree), sono mutate le modalità
di formazione del signoraggio, ma non la sua natura, che resta quella di
un introito dello State connesso con l'emissione
di moneta.
Il
CTU ha determinato il reddito monetario, come la differenza tra gli
interessi percepiti
sulle attività e il costo, modesto, di produzione delle banconote, chiarendo
che costituisce il moderno reddito di signoraggio, o reddito monetario,
proprio lo scarto tra il primo ed il secondo importo. La
domanda dell'attore è altresì fondata sulla violazione del disposto
dell'art. 3, 3°
comma dello statuto della Banca d'Italia, infatti prevede che le quote
di partecipazione
possono essere cedute, previo consenso del Consiglio Superiore, solamente
da uno all'altro ente compreso nelle categorie indicate nel comma precedente.
In ogni case dovrà essere assicurata la permanenza della partecipazione
maggioritaria al capitale della banca da parte di enti pubblici o di
società la cui maggioranza delle azioni con diritto di veto sia
posseduta da enti pubblici.
Risulta,
invece, che solo il 5% e posseduto
dall'INPS (Ente Pubblico ), il
restante 95% appartiene a privati, Gruppo Intesa, Gruppo San
Paolo IMI, Gruppo Assicurazioni
Generali, BNL, ecc..
Il
C.T.U., nella
sua relazione, ha chiarito che il reddito dell'istituto, causato dall'attività
e dalla circolazione di moneta posta in essere dalla collettività nazionale,
dovrebbe vedere lo State quale principale beneficiario e non gruppi di privati.
II
C.T.U. conclude che, per il periodo preso in esame 1996-2003, la
sottrazione del
reddito di signoraggio in danno alla collettività (quota attribuita a
soggetti privati dalla
Banca d'Italia) può determinarsi alla luce dei suddetti criteri e dei prospetti
analitici di calcolo riportati nelle relazione peritale, in complessivi €
87,00 corrispondenti ad un danno medio rilevato per cittadino residente
alla data del 31.12.2003.
La
somma complessiva che spetta, quindi, all'attore per
il
titolo dedotto
in giudizio
ex art. 2033 e
P.Q.M.
Il
Giudice di Pace di Lecce, avv. ____________, definitivamente
pronunciando cosi provvede:
a)
Accoglie la domanda per i suddetti motivi e condanna la convenuta, anche
in via equitativa, a corrispondere all’attore la
somma
di
€
b)
non accoglie la domanda riconvenzionale per le ragioni di cui in motivazione;
c)
compensa le spese di giudizio in considerazione della novità della questione
trattata;
d)
pone le spese di C. T.U. a carico della convenuta soccombente.
Così
deciso in Lecce, il 15.09.2005
N.
2978/05 Sentenza
N. 3712/04 R. Gen.
N.
5662/05 R. Cron.
N. 800/05 R. Rep.