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Padova 4 giugno 2007
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Oggi in Italia nessun medico può, in Scienza e Coscienza, decidere la
terapia più idonea per i propri assistiti, perché se sceglie dei
protocolli non ufficiali, non riconosciuti, rischia la prigione e la
radiazione dall'albo.
- Oggi in Italia nessuna persona è libera di scegliere la strada
terapeutica.
Per questo, chiediamo una...
Libertà di scelta terapeutica
Visto
l’articolo 32 della Costituzione della Repubblica italiana
nel quale: “Nessuno può
essere obbligato a un determinato trattamento sanitario”;
a) la
totale e indipendente autonomia dei Medici di usare in Scienza e
Coscienza i mezzi preventivi, diagnostici e terapeutici più
idonei, anche se non riconosciuti ufficialmente, non provati o
nuovi, per salvare la vita, ristabilire la salute o alleviare la
sofferenza; |
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il documento, stampalo e mandalo in giro
E' un problema che riguarda tutti
indistintamente
Una
volta compilato il/i foglio/i spediteli in busta chiusa all'Associazione
culturale: Il Nuovo Mondo, via del Cristo 40, 35127 Padova (PD)
Le firme raccolte saranno inviate, assieme agli atti del convegno che
organizzeremo a ottobre, al Ministero della Salute e per conoscenza a
tutte le associazioni nazionali in difesa dei consumatori.
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Dichiarazione
di Helsinki
Principi etici per la ricerca medica che coinvolge soggetti umani
Associazione Medica
Mondiale (AMM), 1964
Adottata dalla 18a
Assemblea Generale dall’AMM a Helsinki, Finlandia, nel giugno 1964 ed
emendata dalla 29a Assemblea Generale a Tokyo, Giappone,
nell'ottobre 1975, dalla 35a Assemblea Generale a Venezia,
Italia, nell'ottobre 1983, dalla 41a Assemblea Generale a
Hong Kong, nel settembre 1989, dalla 48a Assemblea Generale a
Somerset West, Repubblica del Sud Africa, nell’ottobre 1996 e dalla 52a
Assemblea Generale a Edimburgo, Scozia, nell’ottobre 2000.
A. Introduzione
1.
L’Associazione Medica Mondiale ha elaborato
2.
E’ dovere del medico promuovere e salvaguardare la
salute delle persone. Le sue conoscenze e la sua coscienza sono
finalizzate al compimento di questo dovere.
3.
4.
Il progresso medico è fondato sulla ricerca la quale a
sua volta si deve basare in qualche misura su una sperimentazione che
coinvolga soggetti umani.
5.
Nella ricerca su soggetti umani, le considerazioni
correlate con il benessere del soggetto umano devono avere la precedenza
sugli interessi della scienza e della società.
6.
Lo scopo primario della ricerca medica che coinvolga
soggetti umani è quello di migliorare le procedure preventive,
diagnostiche e terapeutiche e di comprendere l'eziologia e la patogenesi
della malattia. Anche i più comprovati metodi preventivi, diagnostici e
terapeutici devono continuamente essere messi in discussione mediante la
ricerca sulla loro efficacia, efficienza, accessibilità e qualità.
7.
Nella pratica medica corrente e nella ricerca medica, la
maggior parte delle procedure preventive, diagnostiche e terapeutiche
implicano rischi ed aggravi.
8.
La ricerca medica è sottoposta agli standard etici che
promuovono il rispetto per tutti gli esseri umani e proteggono la loro
salute e i loro diritti. Alcuni soggetti di ricerca sono vulnerabili e
richiedono una speciale protezione. Devono essere riconosciuti le
particolari necessità di coloro che sono economicamente e medicalmente
svantaggiati. Una speciale attenzione è pure richiesta per coloro che
non possono dare o che rifiutano il consenso personale, per coloro che
possono essere esposti a dare il consenso sotto costrizione, per coloro
che non beneficeranno personalmente dalla ricerca e per coloro per i
quali la ricerca è associata alla cura.
9.
I ricercatori devono essere al corrente dei requisiti
etici, giuridici e regolatori della ricerca sui soggetti umani, sia i
requisiti nazionali sia quelli internazionali, ove applicabili. Nessun
requisito nazionale di natura etica, giuridica o regolatoria deve poter
ridurre o eliminare alcuna delle protezioni per i soggetti umani esposte
in questa Dichiarazione.
B.
Principi basilari per tutta la ricerca medica
10.
Nella ricerca medica è dovere del medico proteggere la
vita, la salute, la riservatezza e la dignità del soggetto umano.
11.
La ricerca medica che coinvolge soggetti umani deve essere
conforme ai principi scientifici universalmente accettati e deve essere
basata su una approfondita conoscenza della letteratura scientifica, di
altre rilevanti fonti di informazione, e su un’adeguata
sperimentazione in laboratorio e, ove appropriato, sull’animale.
12.
Un’appropriata cautela deve essere posta nella
conduzione di ricerche che possano incidere sull'ambiente, e deve essere
rispettato il benessere degli animali utilizzati per la ricerca.
13.
Il disegno e l'esecuzione di ogni procedura sperimentale
che coinvolga soggetti umani devono essere chiaramente descritti in un
protocollo di sperimentazione. Tale protocollo deve essere sottoposto ad
esame, commenti, orientamenti e, dove previsto, all’approvazione da
parte di un comitato etico di revisione appositamente istituito, che
deve essere indipendente dal ricercatore, dallo sponsor e da qualsiasi
altro tipo di indebita influenza. Questo comitato indipendente deve
essere conforme alle leggi ed ai regolamenti della nazione in cui la
sperimentazione è condotta. Il comitato ha titolo per monitorare i
trial in corso. Il ricercatore ha l’obbligo di fornire le informazioni
di monitoraggio al comitato, specialmente quelle relative agli eventi
avversi seri. Il ricercatore deve anche sottoporre al comitato, per la
revisione, le informazioni relative a finanziamento, sponsor,
appartenenze a istituzione, altri potenziali conflitti di interesse e
incentivi per i soggetti di sperimentazione.
14.
Il protocollo di ricerca deve sempre contenere una
esposizione delle considerazioni etiche implicate e deve recare
l’indicazione di conformità con i principi enunciati nella presente
Dichiarazione.
15.
La ricerca biomedica che coinvolge soggetti umani deve
essere condotta solo da persone scientificamente qualificate e sotto la
supervisione di un medico competente sul piano clinico. La responsabilità
nei confronti del soggetto umano deve sempre ricadere sul personale
medico qualificato e mai sul soggetto della ricerca, anche se questi ha
dato il proprio consenso.
16.
Ogni progetto di ricerca medica che coinvolga soggetti
umani deve essere preceduto da un'attenta valutazione dei rischi e degli
aggravi prevedibili in rapporto ai benefici attesi per il soggetto
stesso o per altri. Ciò non preclude la partecipazione di volontari
sani ad una ricerca medica. Il disegno di tutti gli studi deve essere
pubblicamente disponibile.
17.
I medici devono astenersi dall'intraprendere progetti di
ricerca che coinvolgano soggetti umani a meno che non siano sicuri che i
rischi implicati siano stati adeguatamente valutati e possano essere
controllati in modo soddisfacente. I medici devono interrompere ogni
ricerca se i rischi si presentano superiori ai potenziali benefici o se
si è raggiunta già una prova definitiva di risultati positivi e
benefici.
18.
La ricerca medica che coinvolga soggetti umani deve essere
condotta solo se l'importanza dell'obiettivo prevalga sui i rischi e gli
aggravi connessi per il soggetto. Ciò è particolarmente importante
quando i soggetti umani siano volontari sani.
19.
La ricerca medica è giustificata solo se vi è una
ragionevole probabilità che le popolazioni in cui la ricerca è
condotta possano beneficiare dei risultati della ricerca.
20.
I soggetti devono essere volontari e partecipare informati
al progetto di ricerca.
21.
Il diritto dei soggetti di sperimentazione alla
salvaguardia della loro integrità deve essere sempre rispettato. Deve
essere adottata ogni precauzione per rispettare la privacy del soggetto,
la riservatezza sulle informazioni relative al paziente e per
minimizzare l'impatto dello studio sulla integrità fisica e mentale del
soggetto e sulla sua personalità.
22.
In ogni ricerca su esseri umani ciascun potenziale
soggetto deve essere adeguatamente informato degli scopi, dei metodi,
delle fonti di finanziamento, di ogni possibile conflitto di interessi,
della appartenenza istituzionale del ricercatore, dei benefici previsti
e dei rischi potenziali connessi allo studio, nonché dei fastidi che
esso potrebbe comportare. Il soggetto deve essere informato del diritto
di astenersi dal partecipare allo studio o della possibilità di
ritirare il consenso alla partecipazione in qualsiasi momento senza
ritorsioni. Solo dopo essersi assicurato che il soggetto abbia compreso
le informazioni, il medico deve ottenere dal soggetto il consenso
informato, liberamente espresso, preferibilmente in forma scritta. Se il
consenso non può essere ottenuto per iscritto, deve essere formalmente
documentato e testimoniato un consenso non scritto.
23.
Nell'ottenere il consenso informato al progetto di
ricerca, il medico deve essere particolarmente attento quando il
soggetto si trovi in una condizione di dipendenza nei suoi confronti o
possa sentirsi costretto a dare il consenso. In questo caso il consenso
informato deve essere ottenuto da un altro medico che conosca bene la
ricerca ma non sia coinvolto in essa e che sia completamente
indipendente nella relazione col soggetto.
24.
Per un soggetto di ricerca che sia legalmente, fisicamente
o mentalmente incapace di dare il consenso, o per un minore legalmente
incapace, il ricercatore deve ottenere il consenso informato dal tutore
legale, in accordo con la legislazione specifica. Questi gruppi di
soggetti non devono essere inclusi in una ricerca a meno che la ricerca
stessa non sia necessaria per promuovere la salute della popolazione
rappresentata e tale ricerca non possa essere invece attuata su persone
legalmente capaci.
25.
Quando un soggetto giudicato legalmente incapace, come un
minore, sia capace di dare un assenso alla decisione di partecipare in
una ricerca, lo sperimentatore deve ottenere tale assenso in aggiunta a
quello del tutore legale.
26.
La ricerca su individui dai quali non sia possibile
ottenere un consenso, incluso quello rappresentato o anticipato, deve
essere attuata solo se la condizione fisica o mentale che impedisce di
ottenere il consenso è una caratteristica necessaria della popolazione
in studio. Le ragioni specifiche per coinvolgere soggetti di ricerca che
si trovino in condizioni tali da renderli incapaci di dare un consenso
informato devono essere dichiarate nel protocollo di sperimentazione per
l’esame e l’approvazione da parte del comitato di revisione. Il
protocollo deve dichiarare che il consenso a rimanere nella ricerca sarà
ottenuto non appena possibile da parte dello stesso soggetto o da un
rappresentante legalmente autorizzato.
27.
Sia gli autori sia gli editori hanno obbligazioni etiche.
Nella pubblicazione dei risultati della ricerca gli sperimentatori sono
obbligati a salvaguardare l’accuratezza dei risultati. Sia i risultati
negativi sia quelli positivi devono essere pubblicati o resi in qualche
modo pubblicamente disponibili. Le fonti del finanziamento,
l’appartenenza istituzionale ed ogni possibile conflitto di interessi
devono essere dichiarati nella pubblicazione. Relazioni di
sperimentazioni non conformi con i principi fissati in questa
Dichiarazione non devono essere accettati per la pubblicazione.
C.
Principi aggiuntivi per la ricerca medica associata alle cure mediche
1.
Il medico può associare la ricerca medica con le cure mediche solo con
il limite che la ricerca sia giustificata da un potenziale valore
preventivo, diagnostico o terapeutico. Quando la ricerca medica è
associata con le cure mediche si applicano degli standard addizionali
per proteggere i pazienti che sono soggetti di ricerca.
2.
I benefici, i rischi, gli aggravi e l’efficacia di un
nuovo metodo devono essere valutati in confronto con quelli dei migliori
metodi preventivi, diagnostici e terapeutici attualmente in uso. Ciò
non esclude l’impiego di placebo, o l’assenza di trattamento, negli
studi dove non esistono metodi comprovati di prevenzione, diagnosi o
terapia.
3.
A conclusione dello studio, ad ogni paziente entrato nello
studio deve essere assicurato l’accesso ai migliori metodi preventivi,
diagnostici e terapeutici di comprovata efficacia identificati dallo
studio.
4.
Il medico deve informare pienamente il paziente di quali
aspetti della cura sono correlati con la ricerca. Il rifiuto di un
paziente a partecipare in uno studio non deve mai interferire con la
relazione medico-paziente.
5.
Nel trattamento di un paziente, laddove non esistano
comprovati metodi preventivi, diagnostici e terapeutici o questi siano
stati inefficaci, il medico, con il consenso informato del paziente,
deve essere libero di usare mezzi preventivi, diagnostici e terapeutici
non provati o nuovi, se a giudizio del medico essi offrono speranza di
salvare la vita, ristabilire la salute o alleviare la sofferenza.
Laddove possibile, tali mezzi dovrebbero essere fatti oggetto di una
ricerca disegnata per valutare la loro sicurezza ed efficacia. In tutti
i casi, le nuove informazioni devono essere registrate e, dove
opportuno, pubblicate. Tutte le altre linee-guida di questa
Dichiarazione devono essere seguite
Codice di Norimberga (1946)
1. Il consenso volontario del soggetto umano è
assolutamente essenziale. Ciò significa che la persona in questione
deve avere capacità legale
di dare consenso, deve essere in grado di esercitare il libero arbitrio
senza l'intervento di alcun elemento coercitivo, inganno, costrizione,
falsità o altre forme di imposizione o violenza; deve avere sufficiente
conoscenza e comprensione degli elementi della situazione in
cui è coinvolto, tali da metterlo in posizione di prendere una
decisione cosciente e illuminata. Quest'ultima condizione richiede che
prima di accettare una decisione affermativa da parte del soggetto
dell'esperimento lo si debba portare a conoscenza della natura, della
durata e dello scopo dell'esperimento stesso; del metodo e dei mezzi con
i quali sarà condotto; di tutte le complicazioni e rischi che si
possono aspettare e degli effetti sulla salute o la persona che gli
possono derivare dal sottoporsi dell'esperimento. Il dovere e la
responsabilità di constatare la validità del consenso pesano su
chiunque inizia, dirige o è implicato nell'esperimento. E' un dovere e
una responsabilità che possono essere impunemente delegati ad altri.
5. Non si dovranno condurre esperimenti ove vi sia già a
priori ragione di credere che possa sopravvenire la morte o un'infermità
invalidante, eccetto forse quegli esperimenti in cui il medico
sperimentatore si presta
come soggetto.
6. Il grado di rischio da correre non dovrà oltrepassare
quello determinato dalla rilevanza umanitaria del problema che
l'esperimento dovrebbe risolvere.
7. Si dovrà effettuare una preparazione particolare, e
particolari attenzioni dovranno essere usate al fine di mettere al
riparo il soggetto dell'esperimento da possibilità anche remote di
lesione, invalidità o morte.
8. L
'esperimento dovrà
essere condotto solo da persone scientificamente qualificate. Sarà
richiesto il più alto grado di capacità e attenzione in tutte le fasi
dell'esperimento a coloro che lo conducono o vi sono comunque coinvolti.
9. Nel corso dell'esperimento il soggetto umano dovrà
avere la libera facoltà di porre fine ad esso se ha raggiunto uno stato
fisico o mentale per cui gli sembra impossibile continuarlo.
10. Durante l'esperimento lo scienziato responsabile deve
essere pronto a interromperlo in qualunque momento se è indotto a
credere in buona fede , dopo una ponderata riflessione con tutte
le sue facoltà, che la continuazione dell'esperimento comporterebbe
probabilmente lesioni, invalidità o morte per il soggetto umano