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La manipolazione
del “nuovo statuto” di Bankitalia
Tratto da www.signoraggio.com
Sabato
16 Dicembre 2006 è stato pubblicato il Nuovo Statuto di Bankitalia S.p.A.
Si nota subito la
manipolazione dell'art. 3.
VECCHIO STATUTO |
NUOVO STATUTO |
ART. 3 Il capitale della Banca d’Italia è di 156.000 euro
rappresentato da quote di partecipazione di 0,52 euro ciascuna
(4). Le dette quote sono nominative e non possono essere
possedute se non da: a) Casse di risparmio; Le quote di partecipazione possono essere cedute, previo
consenso del Consiglio superiore, solamente da uno ad altro ente
compreso nelle categorie indicate nel comma precedente. |
ART. 3 Il capitale della Banca d’Italia è di 156.000 euro ed
è suddiviso in quote di partecipazione nominative di 0,52 euro
ciascuna, la cui titolarità è disciplinata dalla legge. Il trasferimento delle quote avviene, su proposta del
Direttorio, solo previo consenso del Consiglio superiore, nel
rispetto dell’autonomia e dell’indipendenza dell’Istituto
e della equilibrata distribuzione delle quote. |
Dov'è
la parte (in rosso) che specificava l'obbligo di avere uno STATO SOVRANO
a controllo dell'Istituto stesso?
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Qui sotto il testo integrale del Nuovo Statuto approvato (per decreto il 12/12/2006) dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, Romano Prodi e Tommaso Padoa Schioppa
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, con il quale è stato
approvato lo statuto della Banca d'Italia, e successive modificazioni;
Visto l'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43;
Visto l'art. 19, comma 9, della legge 28 dicembre 2005, n.
Visto il parere reso dalla Banca centrale europea il 25 agosto 2006 su
richiesta della Banca d'Italia;
Considerato che l'Assemblea generale straordinaria dei partecipanti al
capitale della Banca d'Italia, in data 28 novembre
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 12 dicembre 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
È approvato il nuovo statuto della Banca d'Italia nel testo allegato al
presente decreto.
Lo statuto della Banca d'Italia entra in vigore il giorno successivo a
quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei
conti, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dato a Roma, addì 12 dicembre 2006
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze
Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2006
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 12, foglio n. 369
Allegato
Statuto della BANCA D'ITALIA
Titolo I
COSTITUZIONE E CAPITALE DELLA BANCA D'ITALIA
Art. 1.
La Banca d'Italia è istituto di diritto pubblico. Nell'esercizio delle
proprie funzioni,
La Banca d'Italia emette banconote in applicazione di quanto disposto
dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43.
Assolve inoltre gli altri compiti ad essa attribuiti dalla legge ed
esercita le attività bancarie strumentali alle proprie funzioni.
Art. 2.
La Banca d'Italia ha sede legale in Roma.
Può avere filiali, che si distinguono in sedi e succursali.
L'articolazione territoriale e la competenza di sedi e succursali sono
stabilite con delibera del Consiglio superiore.
Art. 3.
Il capitale della Banca d'Italia è di 156.000 euro ed è suddiviso in
quote di partecipazione nominative di 0,52 euro ciascuna, la cui
titolarità è disciplinata dalla legge.
Il trasferimento delle quote avviene, su proposta del Direttorio, solo
previo consenso del Consiglio superiore, nel rispetto dell'autonomia e
dell'indipendenza dell'Istituto e della equilibrata distribuzione delle
quote.
Art. 4.
Le quote di partecipazione sono rappresentate da certificati nominativi.
La cessione delle quote deve risultare da girata, autenticata da notaio,
attergata al certificato originale, il quale deve essere presentato
all'Amministrazione centrale della Banca che provvederà al rilascio di
un nuovo certificato intestato al cessionario e, ove il trasferimento
sia parziale, di un nuovo certificato intestato al cedente. Il
cessionario potrà fare valere i diritti di partecipante solo dal
momento della presentazione del titolo ceduto.
Titolo II
AMMINISTRAZIONE DELLA BANCA
Art. 5.
Gli organi centrali dell'Istituto sono:
a) l'Assemblea dei partecipanti;
b) il Consiglio superiore;
c) il Collegio sindacale;
d) il Direttorio;
e) il Governatore;
f) il Direttore generale e i Vice direttori generali.
Assemblea dei partecipanti
Art. 6.
Le assemblee dei partecipanti sono ordinarie e straordinarie. Le
assemblee straordinarie deliberano sulle modificazioni dello statuto; le
assemblee ordinarie deliberano su ogni altra materia indicata dallo
statuto.
Le assemblee sono convocate dal Consiglio superiore, anche su domanda
motivata del Collegio sindacale o di partecipanti che siano titolari, da
tre mesi almeno, di 20.000 o più quote. Le assemblee presso
l'Amministrazione centrale sono presiedute dal Governatore; quelle
presso le sedi sono presiedute dal presidente del rispettivo Consiglio
di reggenza o, in sua assenza, dal reggente più anziano in ordine di
nomina e, a parità di nomina, di età. La data e l'ordine del giorno
dell'assemblea sono comunicati ai partecipanti con avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno quindici
giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
Art. 7.
L'assemblea ordinaria annuale si riunisce presso l'Amministrazione
centrale, non più tardi del 31 maggio, per deliberare sull'approvazione
del bilancio, sul riparto degli utili e l'assegnazione dei frutti delle
riserve e, ove occorra, sulla nomina dei sindaci e del Presidente del
Collegio sindacale. Determina i compensi spettanti ai consiglieri
superiori, ai sindaci, ai reggenti delle sedi e ai consiglieri delle
succursali.
L'ordine del giorno, stabilito dal Consiglio superiore, deve comprendere
anche tutte le proposte ad esso presentate entro il mese di marzo, con
domanda sottoscritta da uno o più partecipanti che siano titolari, da
tre mesi almeno, di 5.000 o più quote di partecipazione. Le proposte
non comprese nell'ordine del giorno non possono essere discusse, ma
l'assemblea può deliberare che siano iscritte nell'ordine del giorno di
una successiva riunione.
Art. 8.
Qualora non sia possibile esaurire i lavori nel giorno stabilito, il
Presidente può aggiornare l'assemblea a quello successivo. In caso di
mancanza, nel secondo giorno, del numero legale, restano valide le
deliberazioni prese nel primo giorno. Per la discussione delle altre
materie da trattare si deve procedere ad una nuova convocazione con le
formalità indicate nell'art. 10.
Art. 9.
Hanno diritto di intervenire all'assemblea i partecipanti che siano
titolari, da almeno tre mesi, di 100 o più quote di partecipazione. I
partecipanti aventi diritto di intervenire hanno un voto per ogni 100
quote sino a 500 quote, ed un voto per ogni 500 quote in più delle 500,
purché ne siano titolari da non meno di tre mesi. Ciascun partecipante
non ha diritto in alcun caso a più di 50 voti.
Ogni partecipante avente diritto può intervenire per il tramite del
proprio rappresentante legale o di altra persona, che non faccia parte
del Consiglio superiore della Banca né del Collegio sindacale, munita
di mandato speciale con firma autenticata dal direttore di una sede o di
una succursale della Banca.
Ogni intervenuto non può rappresentare più di due partecipanti.
Art. 10.
L'assemblea ordinaria è valida quando intervenga almeno un terzo dei
partecipanti che rappresentino almeno un quinto del capitale. Non
raggiungendosi questo numero di partecipanti e di quote, l'assemblea
viene rimandata a non meno di 8 né a più di quindici giorni di
distanza dalla prima convocazione. In questa seconda riunione
l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delle
quote rappresentate.
Del rinvio dell'assemblea è data notizia nella Gazzetta Ufficiale
nell'intervallo tra la prima e la seconda riunione, con avvertenza che
trattasi di seconda convocazione.
Nell'assemblea di seconda convocazione non possono essere prese
deliberazioni estranee all'ordine del giorno della prima.
Art. 11.
L'assemblea straordinaria è valida quando intervenga almeno la metà
dei partecipanti che rappresentino almeno un terzo del capitale. In
difetto, l'assemblea è riconvocata con le formalità di cui all'art.
10.
Art. 12.
I verbali delle assemblee presso l'Amministrazione centrale sono redatti
da un notaio e devono essere firmati, entro la fine del mese successivo
a quello dell'adunanza, dal presidente dell'assemblea e da due
partecipanti a ciò delegati dall'assemblea.
Art. 13.
Nei modi e nelle forme stabiliti negli articoli 6, 7 e
L'assemblea è valida quando intervenga almeno un quinto dei
partecipanti che rappresentino almeno un decimo del capitale. In
mancanza del numero legale dei partecipanti o delle quote rappresentate,
l'assemblea è rinviata con l'osservanza delle formalità stabilite
nell'art. 10.
L'ufficio di segretario dell'assemblea spetta al segretario del
Consiglio di reggenza e, in sua assenza, a uno dei presenti
all'assemblea, da designarsi dal presidente della medesima. Qualora il
numero dei consiglieri superiori da nominare raggiunga la metà dei
componenti il Consiglio, le nomine sono demandate ad un'unica assemblea
da tenersi presso l'Amministrazione centrale della Banca con
l'osservanza delle modalità stabilite per l'assemblea ordinaria. In
tale assemblea si procede a votazioni separate per ciascuna sede.
Art. 14.
Sono valide le deliberazioni che ottengono la maggioranza dei voti dei
partecipanti presenti.
Le nomine devono farsi per schede segrete. S'intendono nominati soltanto
coloro che raccolgono la maggioranza assoluta dei voti.
Consiglio superiore
Art. 15.
Il Consiglio superiore si compone del Governatore e di tredici
consiglieri nominati nelle assemblee dei partecipanti presso le sedi
della Banca.
Ciascun consigliere rimane in carica cinque anni ed è rieleggibile per
non più di due volte.
Il Direttore generale interviene alle riunioni del Consiglio e, quando
non sostituisce il Governatore, ha soltanto voto consultivo. I Vice
direttori generali assistono alle riunioni del Consiglio e uno di essi,
su designazione del Consiglio superiore, assume l'ufficio di segretario
e ne redige i verbali.
Su proposta del Governatore il Consiglio può costituire uno o più
comitati per l'esame di specifiche materie, composti di suoi membri.
Art. 16.
Il Consiglio superiore tiene le sue riunioni presso l'Amministrazione
centrale della Banca su convocazione e sotto la presidenza del
Governatore.
Le riunioni del Consiglio superiore sono ordinarie e straordinarie. Le
prime si tengono almeno una volta ogni due mesi; le altre ogni qualvolta
il Governatore lo ritenga necessario o per domanda motivata di almeno
tre dei membri del Consiglio stesso. Il Consiglio è legalmente
costituito quando intervengano almeno sette dei suoi componenti, non
compreso in detto numero il Governatore o chi ne fa le veci.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. Il
Governatore, o chi ne fa le veci, vota soltanto nel caso di parità di
voti. Le votazioni si fanno per voto palese o, quando riguardino
persone, anche sulla base di elenchi, per scrutinio segreto.
I verbali e gli estratti delle deliberazioni del Consiglio superiore
sono autenticati dal Governatore o da chi ne fa le veci e dal
segretario.
Art. 17.
Ai sensi dell'art. 19, commi 7 e 8, della legge 28 dicembre 2005, n.
262, la nomina del Governatore, il rinnovo del suo mandato e la revoca
nei casi previsti dall'art. 14.2 dello statuto del SEBC, sono disposti
con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio superiore della Banca
d'Italia.
Per esprimere il parere previsto al comma precedente, il Consiglio
superiore è convocato e presieduto dal componente più anziano in
ordine di nomina e, a parità di nomina, di età. Il parere, deliberato
a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti il Consiglio, è
rilasciato ai fini della deliberazione del Consiglio dei Ministri.
Il Consiglio superiore, su proposta del Governatore, nomina il Direttore
generale e i Vice direttori generali, rinnova i loro mandati e li revoca
per i motivi previsti dall'art. 14.2 dello statuto del SEBC. Per
l'adozione di siffatti provvedimenti, il Consiglio è convocato in
seduta straordinaria. Il Consiglio deve essere convocato, agli stessi
fini, anche quando ne facciano istanza scritta almeno i due terzi dei
membri del Consiglio, non compreso il Governatore. In questo caso la
convocazione deve aver luogo non oltre venti giorni dalla richiesta.
Fatto salvo quanto previsto al secondo comma, le deliberazioni di cui al
presente articolo devono essere prese con la presenza di almeno due
terzi dei membri del Consiglio, escluso il Governatore nei casi di cui
al secondo comma, e con il voto favorevole di almeno due terzi dei
presenti.
Le nomine, i rinnovi dei mandati e le revoche del Direttore generale e
dei Vice direttori generali debbono essere approvati con decreto del
Presidente della Repubblica promosso dal Presidente del Consiglio dei
Ministri di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, sentito
il Consiglio dei Ministri.
Art. 18.
Al Consiglio superiore spettano l'amministrazione generale nonché la
vigilanza sull'andamento della gestione e il controllo interno della
Banca.
In conformità alle disposizioni legislative e regolamentari nonché,
per le delibere di cui ai successivi punti 9) e 10), nel rispetto dello
statuto del SEBC e delle disposizioni stabilite dalla Banca centrale
europea (BCE), il Consiglio:
1) esamina ed approva, su proposta del Direttorio, il progetto di
bilancio e ne delibera la presentazione al Collegio sindacale e
all'assemblea dei partecipanti per la definitiva approvazione. Sentito
il Collegio sindacale, delibera i dividendi da corrispondere ai
partecipanti;
2) approva il bilancio annuale di previsione degli impegni di spesa;
3) autorizza i contratti che importano alienazione di immobili per somma
superiore a 1 milione di euro e le transazioni, i concordati e le
cessioni riguardanti crediti di somme superiori a 200.000 euro, e si
pronunzia su tutti quegli altri contratti e sulle azioni giudiziarie
che, per la loro importanza, il Governatore ritenga di sottoporre alla
sua approvazione;
4) emana i regolamenti interni dell'Istituto;
5) determina la pianta organica del personale, nomina gli impiegati e
adotta i provvedimenti per la cessazione dal servizio dei medesimi;
6) approva gli accordi stipulati con le organizzazioni sindacali;
7) adotta le deliberazioni riguardanti l'articolazione territoriale
nonché l'assetto organizzativo generale della Banca;
8) nomina e revoca i reggenti presso le sedi e i consiglieri presso le
succursali, determinandone il numero e stabilendo quali tra essi debbano
assumere l'ufficio di censore;
9) nomina i corrispondenti della Banca all'estero;
10) determina le norme e le condizioni per le operazioni della Banca;
11) fissa il limite annuo per l'eventuale erogazione di somme a scopo di
beneficenza o per contributi a iniziative d'interesse pubblico;
12) delibera su tutte le altre materie concernenti l'amministrazione
generale della Banca che, non demandate all'assemblea dei partecipanti,
il Governatore ritenga di
sottoporgli.
Il Consiglio viene informato dal Governatore sui fatti rilevanti
concernenti l'amministrazione della Banca e in particolare:
• sui contenuti del piano d'istituto;
• sul consuntivo annuale degli impegni di spesa;
• sui risultati degli accertamenti ispettivi interni;
• sugli impieghi delle disponibilità dei fondi, delle riserve
statutarie e degli accantonamenti a garanzia del trattamento integrativo
di quiescenza del personale.
Collegio sindacale e censori
Art. 19.
Il Collegio sindacale è composto da cinque membri effettivi, fra cui il
Presidente; i membri supplenti sono due. I sindaci rimangono in carica
tre anni e sono rieleggibili non più di tre volte. Il Collegio
sindacale svolge, direttamente presso l'Amministrazione centrale e,
direttamente o per mezzo di censori, presso le sedi e le succursali,
funzioni di controllo sull'amministrazione della Banca per l'osservanza
della legge, dello statuto e del regolamento generale. Esercita il
controllo contabile, senza alcun pregiudizio per l'attività svolta dai
revisori esterni di cui al successivo art. 38, esamina il bilancio
d'esercizio ed esprime il proprio parere sulla distribuzione del
dividendo annuale.
I sindaci intervengono alle riunioni del Consiglio superiore. Il
Collegio sindacale comunica, ove occorra, al Governatore le proprie
osservazioni e quelle eventualmente ricevute dai censori. Ai sindaci
viene corrisposto un assegno fisso stabilito dall'assemblea, oltre al
rimborso delle spese.
Art. 20.
I censori non possono essere più di quattro presso ciascuna sede o
succursale.
I censori prendono contezza dell'andamento dell'attività delle sedi e
delle succursali presso le quali sono stati nominati. Per incarico dei
sindaci, eseguono verifiche di cassa che devono comunque essere
effettuate in modo completo da due di essi almeno una volta ogni
trimestre.
Riferiscono al Collegio sindacale, per le eventuali comunicazioni al
Governatore, le proposte e le osservazioni che credono utili
all'andamento dell'Istituto, dandone contemporaneamente notizia al
direttore della filiale e, nelle sedi, anche al Consiglio di reggenza.
Direttorio
Art. 21.
Il Direttorio è costituito dal Governatore, dal Direttore generale e da
tre Vice direttori generali.
Al Direttorio spetta la competenza ad assumere i provvedimenti aventi
rilevanza esterna relativi all'esercizio delle funzioni pubbliche
attribuite dalla legge alla Banca o al Governatore per il perseguimento
delle finalità istituzionali, con esclusione delle decisioni rientranti
nelle attribuzioni del SEBC. Nell'ambito delle proprie competenze, il
Direttorio può rilasciare deleghe al personale direttivo della Banca,
stabilendone forme e modalità di esercizio, per l'adozione di
provvedimenti che non richiedono valutazioni di carattere discrezionale,
quali acclaramenti, accertamenti e altri che comportino mere
ricognizioni di fatti, circostanze e requisiti.
Art. 22.
Il Governatore o, in caso di sua assenza o impedimento, il Direttore
generale, convoca il Direttorio, stabilendo l'ordine del giorno, ogni
qualvolta lo ritenga necessario o ne sia richiesto da uno dei componenti
con domanda motivata contenente l'indicazione degli argomenti da
trattare.
Le riunioni del Direttorio sono presiedute dal Governatore o, in caso di
sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce secondo i criteri di
surroga di cui agli articoli 25 e 26; per la validità delle riunioni è
necessaria la presenza di tre membri. Le deliberazioni sono assunte a
maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del
Governatore. Delle riunioni viene redatto apposito verbale.
Su ogni altro aspetto concernente lo svolgimento delle riunioni il
Direttorio decide con apposita delibera.
I provvedimenti del Direttorio sono emanati con atto a firma del
Governatore ovvero di uno degli altri membri secondo i criteri di
surroga di cui agli articoli 25 e 26, con riferimento alla delibera
collegiale che contiene la motivazione del provvedimento. Nei casi di
necessità ed urgenza, i provvedimenti di cui all'art. 21 possono essere
presi dal Governatore, ovvero da uno degli altri membri secondo i
criteri di surroga di cui agli articoli 25 e 26. Tali provvedimenti
vengono sottoposti alla ratifica del Direttorio nella prima riunione
utile.
Art. 23.
Il Direttorio può, con apposita delibera, individuare i provvedimenti o
le categorie di provvedimenti, fra quelli di cui all'art. 21, comma 2,
da assumersi mediante approvazione di proposte scritte, formulate dai
servizi, secondo le modalità previste ai commi successivi.
Per l'assunzione di tali provvedimenti, le competenti unità
organizzative della Banca consegnano contestualmente a ciascun membro
del Direttorio proposte di decisione definite e motivate. Se approvati
in forma scritta da tutti i membri entro cinque giorni da quello della
consegna, i provvedimenti proposti si intendono presi dal Direttorio
alla data dell'ultima approvazione. In mancanza, o a seguito di espressa
richiesta di uno dei componenti, l'assunzione dei provvedimenti è
rimessa alla discussione e alla decisione in sede di riunione
collegiale. Dei provvedimenti presi con le suddette modalità deve
essere fatta menzione nel verbale della prima riunione utile.
Governatore
Art. 24.
Il Governatore rappresenta
Ha le competenze e i poteri riservati alla carica dal trattato, dallo
statuto del SEBC e dalle relative disposizioni applicative e attuative
comunitarie e interne.
Dispone, sentito il Direttorio, le nomine, le promozioni, le
assegnazioni, i trasferimenti e gli incarichi del personale di grado
superiore e nomina i direttori nelle sedi e nelle succursali. Sottopone
al Consiglio superiore le proposte di decisione e fornisce al medesimo
le informazioni previste dall'art. 18. Al Governatore è rimesso tutto
quanto nella legge o nel presente statuto non è espressamente riservato
al Consiglio superiore o al Direttorio.
Il Governatore dura in carica sei anni; il mandato è rinnovabile per
una sola volta.
Direttore generale e Vice direttori generali
Art. 25.
Il Direttore generale ha la competenza per gli atti di ordinaria
amministrazione ed attua le deliberazioni del Consiglio superiore.
Dispone, sentito il Direttorio, le promozioni, le assegnazioni, i
trasferimenti e gli incarichi del personale quando ciò non sia di
competenza del Governatore.
Nell'ambito delle sue attribuzioni ha la rappresentanza della Banca, con
facoltà di delega previa approvazione del Governatore; per la stipula
dei contratti può delegare personale della Banca, anche mediante
semplice lettera.
Il Direttore generale coadiuva il Governatore nell'esercizio delle sue
attribuzioni e lo surroga nel caso di assenza o d'impedimento,
circostanze delle quali la sua firma fa piena prova nei confronti dei
terzi.
Il Direttore generale dura in carica sei anni. Il mandato è rinnovabile
per una sola volta.
Art. 26.
I Vice direttori generali coadiuvano il Direttore generale
nell'esercizio delle sue attribuzioni e lo surrogano in caso di assenza
o impedimento. Ciascuno di essi può surrogare il Governatore e il
Direttore generale in caso di loro contemporanea assenza o impedimento.
La firma di uno dei Vice direttori generali fa piena prova di fronte ai
terzi dell'assenza o dell'impedimento del Governatore e del Direttore
generale.
I Vice direttori generali durano in carica sei anni; il mandato è
rinnovabile per una sola volta.
Titolo III
FILIALI DELLA BANCA
Sedi
Art. 27.
In ciascuna sede vi è un Consiglio di reggenza. I reggenti sono scelti
tra le persone aventi profonda conoscenza dell'economia locale. Il loro
numero varia, in ragione dell'attività delle singole sedi, da sette a
quattordici. Del Consiglio fa parte il direttore della sede.
I reggenti sono nominati dal Consiglio superiore, su proposta del
Governatore, per sei anni e scadono per metà ogni triennio. Essi sono
rieleggibili.
I membri del Consiglio superiore sono di diritto reggenti, oltre quelli
di cui al comma secondo, presso le sedi ove sono stati eletti. Ogni
Consiglio nomina annualmente fra i reggenti un presidente e un
segretario, i quali possono essere rieletti.
Art. 28.
Il Consiglio di reggenza si riunisce di regola una volta ogni due mesi e
tutte le altre volte che il presidente lo giudichi necessario o tre
reggenti ne facciano domanda.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della
maggioranza dei reggenti in carica, con esclusione di quelli aventi
funzioni di censore, che intervengono con voto consultivo. Le
deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di
parità prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.
Le votazioni riguardanti persone sono fatte per voto segreto.
Art. 29.
Il Consiglio di reggenza cura l'amministrazione della sede, nei limiti
stabiliti dal presente statuto, il servizio dell'apertura e chiusura
delle sagrestie e le verifiche di cassa, per la cui effettuazione
stabilisce i turni del caso.
Al reggente di turno avente l'attribuzione dell'apertura e chiusura di
cassa viene consegnata una delle tre chiavi della sagrestia. A sua volta
il detto reggente consegna la chiave direttamente nelle mani del proprio
collega subentrante. Di dette operazioni si redige apposito verbale
firmato dagli intervenuti.
Il Consiglio di reggenza vigila affinchè siano osservate le
prescrizioni e le istruzioni dell'Amministrazione centrale. Esamina e
approva il preventivo delle spese di amministrazione della sede.
Succursali
Art. 30.
In ciascuna succursale vi sono da quattro a dieci consiglieri, in numero
variabile in ragione dell'attività delle singole succursali. I
consiglieri sono nominati dal Consiglio superiore, su proposta del
Governatore, per sei anni e si rinnovano per metà ogni triennio. Essi
sono rieleggibili.
I consiglieri, sotto la presidenza del direttore, si riuniscono almeno
due volte ogni anno.
I consiglieri aventi funzioni di censore svolgono il servizio di
apertura e chiusura delle sagrestie con le modalità di cui all'art. 29,
comma 2.
Direttori
Art. 31.
La direzione degli uffici e delle operazioni di ciascuna sede e
succursale della Banca è esercitata da un direttore sulla base di norme
e istruzioni emanate dall'Amministrazione centrale. I direttori
propongono all'Amministrazione centrale le transazioni ed i concordati
con i debitori della Banca.
I direttori rappresentano
Hanno la firma per la corrispondenza e per tutte le operazioni della
filiale. Previo consenso del Direttore generale e sotto la propria
responsabilità, possono delegare ad impiegati addetti alla rispettiva
sede o succursale le suddette firme.
Ai direttori delle filiali possono essere attribuiti compiti di
coordinamento dell'attività di più filiali, in ambiti territoriali e
con modalità e limiti stabiliti dai regolamenti interni
dell'Istituto.
Art. 32.
In caso di improvvisa assenza o impedimento del direttore di una sede,
il presidente del Consiglio di reggenza o chi ne fa le veci provvede, là
dove non vi sia un vice direttore, alla surrogazione provvisoria,
assumendo egli stesso la direzione o delegandovi un altro reggente e
dando immediato avviso all'Amministrazione centrale.
Se le ipotesi previste nel comma precedente si verificano nelle
succursali, assume la direzione provvisoria il più anziano di nomina e,
a parità di nomina, di età dei consiglieri presenti, che ne riferisce
immediatamente all'Amministrazione centrale.
Art. 33.
Il Governatore ha facoltà in ogni caso di delegare, sentito il
Direttorio, un ispettore o un altro impiegato della Banca ad assumere
temporaneamente la direzione di sedi o succursali.
I reggenti, i consiglieri, gli impiegati delegati dal Governatore e i
vice direttori, che sostituiscono temporaneamente i direttori delle sedi
e delle succursali, hanno tutte le attribuzioni e le facoltà di questi.
Titolo IV
OPERAZIONI DELLA BANCA
Art. 34.
Per il perseguimento degli obiettivi e per lo svolgimento dei compiti
propri del SEBC
Art. 35.
Fermo restando quanto previsto al precedente art. 34,
• emettere titoli al portatore;
• emettere vaglia cambiari e assegni bancari;
• ricevere depositi a custodia, a cauzione, o in altro modo vincolati;
• ricevere somme in conto corrente, con o senza interesse,
rimborsabili a vista o a termine;
• negoziare e gestire strumenti finanziari;
• acquistare e alienare beni mobili;
• costruire, acquistare e alienare beni immobili;
• riscuotere per conto di terzi titoli esigibili in Italia e
all'estero e, in generale, svolgere il servizio di cassa per conto e a
rischio di terzi.
Art. 36.
La Banca d'Italia esercita il servizio di tesoreria dello Stato secondo
speciali convenzioni. Può disimpegnare altri servizi per conto dello
Stato, alle condizioni stabilite dal Consiglio superiore.
Art. 37.
Alle operazioni di anticipazione contro pegno erogate dalla Banca
d'Italia non si applicano le disposizioni relative alla revocabilità
degli atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie, nei casi di procedure
concorsuali.
I titoli, valori o merci dati in pegno stanno a garantire qualsiasi
ragione o diritto che, nei confronti della persona o società che ha
costituito il pegno, spetti alla Banca anche in dipendenza di altre
operazioni.
Le garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo costituite a favore della
Banca d'Italia stanno di pieno diritto a garantire, con l'intero loro
valore, anche qualsiasi altro credito diretto ed indiretto della Banca
stessa, pur se non liquido ed esigibile, verso lo stesso debitore, ed
anche se sorto anteriormente o successivamente alla operazione
garantita.
Titolo V
BILANCIO D'ESERCIZIO E RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ
Art. 38.
Ogni anno devono essere redatti il bilancio d'esercizio e l'inventario
dell'attivo e del passivo.
Il bilancio d'esercizio deve essere presentato al Collegio sindacale non
più tardi del 15 aprile di ogni anno. Il Consiglio superiore, sentito
il Collegio sindacale, delibera l'assegnazione degli utili e il
dividendo da distribuire ai partecipanti e da corrispondere dopo
l'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea.
La contabilità della Banca d'Italia viene verificata da revisori
esterni secondo quanto stabilito dall'art. 27 dello statuto del SEBC.
Art. 39.
Il Consiglio superiore determina gli accantonamenti al fondo di riserva
ordinaria, fino a concorrenza del 20% degli utili netti conseguiti
nell'esercizio. Ai partecipanti sono distribuiti dividendi per un
importo fino al 6% del capitale.
Col residuo, su proposta del Consiglio superiore, possono essere
costituiti eventuali fondi speciali e riserve straordinarie mediante
utilizzo di un importo non superiore al 20% degli utili netti
complessivi e può essere distribuito ai partecipanti, ad integrazione
del dividendo, un ulteriore importo non eccedente il 4% del capitale. La
restante somma è devoluta allo Stato. La riserva ordinaria, se
diminuita per ammortizzare le perdite o per qualsiasi altra ragione,
deve, salvo il disposto del successivo art. 40, essere al più presto
interamente reintegrata.
Art. 40.
Le riserve sono impiegate nei modi e nelle forme stabilite dal Consiglio
superiore.
I frutti relativi agli investimenti delle riserve sono destinati in
aumento delle medesime.
Dai frutti annualmente percepiti sugli investimenti delle riserve, può
essere, su proposta del Consiglio superiore e con l'approvazione
dell'assemblea ordinaria, prelevata e distribuita ai partecipanti, in
aggiunta a quanto previsto dall'art. 39, una somma non superiore al 4%
dell'importo delle riserve medesime, quali risultano dal bilancio
dell'esercizio precedente.
Art. 41.
La Banca d'Italia trasmette al Parlamento e al Governo una relazione
sulla propria attività nei termini previsti dalla legge.
Titolo VI
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 42.
I componenti del Direttorio e tutti i dipendenti dell'Istituto non
possono svolgere attività nell'interesse di banche, intermediari
finanziari e altri soggetti vigilati, esercitare attività di impresa
commerciale, essere amministratori, institori o sindaci in qualsiasi
società, partecipare a società in nome collettivo o, come
accomandatario, in società in accomandita. Il Consiglio superiore può
tuttavia consentire che si assumano funzioni di amministratore di società
o di altri enti, quando riconosca che ciò sia nell'interesse della
Banca. Per gli stessi motivi, può anche consentire che si assumano
funzioni di sindaco da parte di impiegati aventi grado non superiore a
quello di capo servizio o equiparato.
Art. 43.
I senatori e i deputati e le altre persone che dedicano la loro attività
al disimpegno di cariche di carattere politico non possono far parte dei
Consigli della Banca.
Sono altresi' esclusi dal far parte del Consiglio superiore della Banca
i dipendenti e coloro che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo presso banche o altri soggetti operanti nel
settore dell'intermediazione finanziaria, i dirigenti e gli impiegati
della pubblica amministrazione, nonché, in ogni caso, tutti coloro che
si trovino in situazione di conflitto di interessi con
Le disposizioni dei commi precedenti si osservano anche per le nomine
demandate al Consiglio superiore ai sensi dell'art. 18, n. 8, del
presente statuto.
Art. 44.
I reggenti delle sedi e i consiglieri delle succursali devono essere
domiciliati nella Regione dove sono chiamati ad esercitare il loro
ufficio.
Essi ricevono medaglie di presenza, l'importo delle quali è fissato
dall'assemblea.
I membri del Consiglio superiore ricevono per questo ufficio
un'assegnazione annua fissata dall'assemblea dei partecipanti oltre al
rimborso delle spese.
I reggenti delle sedi, i consiglieri delle succursali, i consiglieri
superiori e i sindaci che si trovino in una delle situazioni di cui
all'art. 2382 del vigente codice civile, cessano immediatamente dal loro
ufficio.
Art. 45.
I soggetti di cui agli articoli 42 e 44 sono obbligati al più rigoroso
segreto per tutto ciò che riguarda
Titolo VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 46.
I consiglieri superiori e i sindaci che alla data di entrata in vigore
del presente statuto abbiano già superato i limiti di rieleggibilità
fissati rispettivamente dagli articoli 15 e 19 restano in carica fino al
completamento del mandato in corso. Dalla data di entrata in vigore del
presente statuto e fino alla scadenza del mandato dei sindaci in carica,
le funzioni di Presidente del Collegio sono esercitate dal sindaco più
anziano in ordine di nomina e, a parità di nomina, di età.
Art. 47.
I consiglieri delle succursali in carica alla data di entrata in vigore
del presente statuto completano il mandato biennale previsto dall'art.
34 dello statuto previgente.
Al fine di allineare le date di scadenza del loro mandato con quelle dei
reggenti delle sedi, l'art. 30 del presente statuto avrà applicazione
graduale nei termini seguenti:
• i consiglieri nominati nell'ambito della rinnovazione del 2007
restano in carica per quattro anni;
• i consiglieri nominati nell'ambito della rinnovazione del 2008
restano in carica per sei anni.
Art. 48.
In attuazione di quanto disposto dall'art. 19, comma 7, della legge 28
dicembre 2005, n. 262, i membri del Direttorio diversi dal Governatore
in carica alla data del 12 gennaio 2006 cessano dai rispettivi mandati
alla scadenza dei dodici anni di permanenza nel Direttorio.
Art. 49.
Sino all'entrata in vigore del regolamento previsto all'art. 19, comma
10, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, il Consiglio superiore, fermo
restando quanto previsto all'art. 3, comma 2, del presente statuto,
verifica che l'acquirente sia riconducibile alle categorie di soggetti
indicate all'art. 3, secondo paragrafo, dello statuto della Banca
vigente alla data del 12 gennaio 2006, ovvero all'art. 27 del decreto
legislativo 17 maggio 1999, n. 153.
Il Governatore: Draghi