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Il caso del Dottor Giuseppe Nacci
L'oncologia
ufficiale - quella ben rappresentata dai Veronesi di turno e dalle
corporation del farmaco - non sa spiegare cos'è il tumore, quali sono i
motivi che spingono delle cellule a "impazzire" e
proliferare invadendo tutto il corpo; non sa proporre altri strumenti
oltre la chirurgia, la radio e chemioterapia (questi ultimi devastanti
per l'organismo già debilitato e totalmente nelle mani delle case
farmaceutiche).
L'oncologia ufficiale - nonostante le incoraggianti parole degli esperti
di turno - non riesce ad ottenere alcun risultato serio e infatti si
continua a morire sempre e più di prima.
L'oncologia ufficiale adotta programmi di screening di massa,
spacciandoli per "prevenzione", per cercare e trovare sempre
nuovi "pazienti" (lo screening infatti NON previene, ma
diagnostica, cioè "trova"). La vera prevenzione è un'altra
cosa: alimentazione sana, biologica e integrale e comprende l'intero
nostro stile di vita.
Questa oncologia - nonostante i risultati totalmente fallimentari - si
arroga il diritto di estromettere, radiare e/o sospendere medici,
nonostante i risultati terapeutici siano positivi, semplicemente perché
non abbracciano il paradigma e non usano gli strumenti e i protocolli
imposti dell'establishment scientifico (i farmaci delle lobbies).
Emblematici i casi di Pantellini, Bonifacio, Hamer, Di Bella, Simoncini
e moltissimi altri ricercatori.
Oggi nel Malleus Maleficarum (il "Maglio o Martello delle
Streghe, il manuale dell'inquisizione redatto nel 1486), è stato
iscritto il nome del dottor Giuseppe Nacci...
Redazione
Pubblicato da “Il Piccolo” giovedì 26 marzo 2009
Medicina
La terapia
NACCI
Di recente l’Ordine dei Medici di Trieste ha nuovamente
sospeso dall’Ordine il dottor Giuseppe Nacci. Ma chi è questo dottore
e cosa ha fatto di tanto grave ? Il dottor Nacci, medico specializzatosi
in medicina nucleare al San Raffaele di Milano ha contribuito anche con
una sua scoperta, protetta da brevetto, alla diagnosi e terapia dei
tumori, come descritto nel suo libro “La
terapia dei tumori con Gadolinio
Nonostante l’alto riconoscimento dei suoi studi e il felice
esito delle sue cure, l’Ordine dei Medici di Trieste ha deciso di
sospenderlo ulteriormente perché le sue cure non sono in linea con
quelle ufficiali.
Ci chiediamo allora quale sia l’effettivo significato del concetto di
tutela della salute e di libertà di cura dei cittadini, sancito
dall’art. 32 della Costituzione, stante che i pazienti oncologici del
dottor Nacci sono ora impossibilitati a proseguire le cure intraprese e
sono lasciati al loro destino.
Chiediamo all’Ordine dei Medici di Trieste quali siano le reali
motivazioni che si celano dietro a questa sospensione: i molteplici
successi terapeutici ottenuti dal dottor Nacci, testimoniati anche
recentemente da articoli apparsi in questa stessa rubrica, dimostrano
inconfutabilmente la validità della sua terapia che, non presentando
effetti collaterali, risulta, in termini di guarigione e qualità di
vita, nettamente superiore a quelle derivanti dall’applicazione delle
terapie ufficiali.
Ridateci la possibilità di scegliere come curarci con il medico di
nostra fiducia.
Seguono numerose firme
Pubblicato
da “Il Piccolo” del 31
marzo 2009
L’intervento
Ordine dei Medici: provvedimenti e sanzioni scattano solo dopo un lungo
iter fissato dalla legge.
In qualità di presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed
Odontoiatri della Provincia di Trieste mi vedo costretto a rispondere
alla segnalazione apparsa sul quotidiano “IL PICCOLO” del 26 marzo
2009. E’ doveroso ricordare che l’Ordine è un ente ausiliario dello
Stato ed è chiamato a vigilare sull’operato dei propri
iscritti.
In Italia per esercitare la professione medica è necessaria
l’iscrizione all’albo professionale, iscrizione che obbliga alla
conoscenza e al rispetto del Codice Deontologico.
L’Ordine pertanto interviene nei casi in cui un iscritto contravviene
agli articoli del Codice Deontologico.
In tal caso viene istruita una pratica, viene convocato il collega
interessato dal procedimento che ha la possibilità di visionare la
medesima, presentare le proprie controdeduzioni e sostenere un
contradditorio di fronte alla Commissione Medica, organo di cui fanno
parte i medici eletti dagli stessi iscritti in seno al Consiglio
direttivo dell’Ordine.
Nel contradditorio il medico può farsi assistere da un legale di
fiducia.
Concluso il contradditorio
Il medico destinatario della sanzione può infine ricorrere avverso la
decisione dell’Organo di disciplina ordinistico innanzi alla
Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (CCE-PS),
con sede presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche
Sociali, che valuta le motivazioni della stessa, l’operato della
Commissione locale e si pronuncia per confermare, ridurre o annullare la
sanzione irrogata.
Fino a che il provvedimento non supera tutte queste fasi, la sanzione
non diventa esecutiva. La procedura garantisce la massima trasparenza ed
è comune a tutte le categorie professionali ordinistiche.
Ricordo per completezza che l’articolo 13 del Codice Deontologico
recita: omissis “le prescrizioni
e i trattamenti devono essere ispirati ad aggiornate e sperimentate
acquisizioni scientifiche…” ed ancora: “sono vietati l’adozione e la diffusione di terapie e di presidi
diagnostici non provati scientificamente o non supportati da adeguata
sperimentazione e documentazione clinico-scientifica, nonché di terapie
segrete” omissis
Nel caso in oggetto l’Ordine ha rispettato tutte le procedure previste
dall’Ordinamento vigente nel rispetto delle norme del Codice
Deontologico.
Claudio Pandullo
Pubblicato
da “Il Piccolo”, 19 aprile
2009
Lettera aperta al
Presidente dell’Ordine dei Medici di Trieste
Gent.mo dott. Claudio Pandullo,
la ringraziamo per la sollecita risposta alla nostra segnalazione,
pubblicata su “IL PICCOLO” il 31 marzo u.s.
Ci dispiace dover proseguire il dialogo attraverso questo quotidiano
che, d’altra parte, è l’unico che ci ha permesso di far sentire la
nostra voce.
Non sarà certo sorpreso nell’apprendere che i pazienti e i
sostenitori del dott. Nacci sono ben al corrente di quanto prescrive il
Codice Deontologico e dell’iter procedimentale necessario ad
addivenire ad una pronuncia definitiva del provvedimento emesso
dall’Ordine, così come delle vicissitudini che hanno determinato la
sua sospensione (e ciò in ordine al fatto che ha dovuto in qualche modo
giustificare l’obbligata cessazione della sua attività ai suoi
pazienti, che hanno continuato a rivolgergli
pressanti richieste di aiuto).
Niente di nuovo quindi è stato scritto nel Suo articolo, che in realtà
si è rivelato null’altro che una esposizione acritica delle procedure
previste dall’Ordinamento vigente nel rispetto delle norme del Codice
Deontologico.
La questione però è un’altra, e – per correttezza nei confronti
dei tanti lettori che, altrimenti, hanno giustamente diritto di ritenere
motivato un provvedimento disciplinare così gravoso e che in fin dei
conti colpisce soprattutto i pazienti – va valutata nel merito, anche
a ragione del fatto che non solo l’ultimo libro del dott. Nacci (“Diventa Medico di Te stesso”, 3° ed., Supermercato del Libro,
Treviso
Procediamo quindi con ordine ad analizzare quanto riportato nell’articolo di risposta alla nostra segnalazione del 26/3 u.s.
1)
“nel contradditorio il medico può farsi assistere da un legale di sua
fiducia”:
Nel caso specifico al difensore di fiducia (avv. A.S.) del dott. Nacci
NON è stato permesso di parlare, in violazione di quanto previsto dal
Codice Deontologico e affermato dalla Corte di
Cassazione (v. sentenza Cass. S.U. , n. 4630 del 7.5.1998). D’altra
parte lo stesso art. 165 c.p.c. stabilisce che l’attore (e, a norma
del successivo art. 166 c.p.c. , il convenuto) deve costituirsi in
giudizio a mezzo del procuratore o
personalmente;
2)
“eventuale sanzione da irrogare all’iscritto in misura
PROPORZIONALE alla gravità del fatto commesso …”:
una sospensione di 6 mesi per aver il dott. Nacci omesso di far firmare
due consensi informati da altrettanti pazienti ci sembra un
provvedimento inaccettabile (tanto più che un consenso è stato
semplicemente firmato in ritardo); sappiamo bene che sia prassi
abbastanza comune sottoporre i pazienti ai più svariati trattamenti
terapeutici/diagnostici senza far firmare alcunché (basti guardare alla
casistica giurisprudenziale !): non ci consta che tutti questi medici
abbiano avuto procedimenti e sospensioni da parte dei rispettivi Ordini;
oltretutto dal comportamento omissivo del dott. Nacci non è derivato
alcun danno, al di là del fatto che, in base alla legge italiana, il
consenso, al di fuori di specifici casi previsti per legge, non
necessita della forma scritta. Va ribadito che il diritto
costituzionalmente garantito del paziente di autodeterminarsi con
riguardo alle proprie scelte sanitarie è assoluto. Inoltre
3)
“le prescrizioni e i trattamenti devono essere ispirati ad aggiornate e
sperimentate acquisizioni scientifiche”:
a nostro parere è stata messa in dubbio la validità scientifica dei
“crismi scientifici” solo nel tentativo di rafforzare la motivazione
di un provvedimento abnormemente severo, tant’è vero che le prove
cliniche della validità della terapia (in possesso del medico che, per
oltre 7 anni, ha preso in cura diversi pazienti e che, tra l’altro,
hanno ben dichiarato in più occasioni a diversi sanitari di essere
sottoposti alla “sua” cura metabolica senza che venissero presi
provvedimenti di alcun genere) sono documentate da oltre 1.600 casi
clinici pubblicati in precedenti lavori scientifici su riviste mediche
ufficiali da diversi medici, oltre che basati su statistiche di
sopravvivenza ben documentate.
Quindi riformuliamo le domande: perché al dott. Nacci è
stato precluso il diritto di esercitare la sua professione, con circa 40
pazienti già in carico con regolare consenso informato scritto?
Come può oggi il dott. Nacci conformarsi a quanto previsto dall’art.
23 del Codice Deontologico in base al quale “il medico deve garantire al cittadino la continuità delle cure”
quando è evidente che non è possibile procedere ad una sua
sostituzione in quanto in Italia non vi sono altri medici a praticare
questo tipo di terapia ? Quali sono gli studi scientifici e quali sono
le statistiche di guarigione che fanno assurgere il trattamento
chemioterapico a terapia convenzionale d’eccellenza nel trattamento
dei tumori e che dovrebbero quindi far propendere per tale approccio
terapeutico?
Nel rispondere ai quesiti posti, contiamo sulla coscienza della
categoria medica ed in particolare vogliamo richiamare il giuramento di
Ippocrate cui ogni medico ha fatto voto : “…di perseguire come scopi
esclusivi la difesa della vita, la tutela della salute fisica e psichica
dell’uomo e il sollievo della sofferenza…di
rispettare i colleghi anche in caso di contrasto di opinioni….di
rispettare e facilitare in ogni caso
il diritto del malato alla libera scelta del suo medico, tenuto
conto che il rapporto tra medico e paziente è fondato sulla fiducia e
in ogni caso sul reciproco rispetto…”
Ringraziamo per la cortese attenzione ed inviamo distinti
saluti
Seguono numerose firme