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Il
decreto “bulgaro” di Prodi
di Carlo
Bertani - 20 ottobre 2007
“E
lo Stato s’indigna, s’impegna, poi getta la spugna con gran dignità.”
Fabrizio
de André – Don Raffaé – Le Nuvole - 1990
Da
tre a qualche milione. Ricordate il decreto “bulgaro” di Berlusconi?
Quello che tappò la bocca a Biagi (Enzo), Luttazzi e Santoro? Bene,
siamo passati dal chiudere la bocca a tre giornalisti scomodi a tapparla
all’intero Web italiano. Ci sarebbe da ridere, se non ci si dovesse
incazzare.
Mentre andava in scena la “democratica” ratatouille del Partito
Democratico, solo due giorni prima -
zitti zitti, il 12 ottobre del 2007 – il Consiglio dei Ministri ha
approvato un disegno di legge (ricevuto come “legge delega”, lo
stesso strumento tanto “combattuto” quando era Berlusconi a
servirsene).
La
data della “delega”? Il 3 agosto del 2007: oh, oggi ci riempiono di
chiacchiere, ci varano i partiti democratici, ci parlano di un
Finanziaria che sarà blindata come un bunker. Perché? Poiché dal 23
Luglio (Welfare) ad Agosto inoltrato hanno legiferato su tutto quello
che interessava loro. Il resto? Cavoli degli italiani! Per fortuna (o
per loro sfiga), ci sono persone che scrivono anche d’estate: sarà
perché – per sorreggere la (loro) ricchezza economica – tanti non
sanno più cosa sono le vacanze?
Dovremmo tutti ringraziare l’avvocato Valentino
Spataro, che
scrive per Civile.it, ed ha scoperto l’inganno.
Con il decreto bulgaro – udite, udite – potranno
chiudere qualsiasi sito o blog sul Web, quando e come vorranno. Perché?
Poiché
all’articolo 2, comma 1,
definiscono il prodotto editoriale:
“Per prodotto editoriale si intende
qualsiasi prodotto contraddistinto da finalità di informazione, di
formazione, di divulgazione, di intrattenimento, che sia destinato alla
pubblicazione, quali che siano la forma nella quale esso è realizzato e
il mezzo con il quale esso viene diffuso"
Tutti
controllati? No, perché se siete qui per vendere o per comprare –
siore e siori – non ce ne frega un accidente. Basta che non ci
rompiate i maroni.
Difatti, al comma 2:
“Non costituiscono prodotti editoriali
quelli destinati alla sola informazione aziendale, sia ad uso interno
sia presso il pubblico.”
E
che c’entro io, che scrivo sul mio blog su Internet? Io non faccio
attività editoriale, nessuno mi paga…sono garantito dalla
Costituzione che, all’art 21, garantisce la libertà di stampa…
Vendi qualcosa? No, e allora beccati il successivo articolo 5:
“Per attività editoriale si intende
ogni attività diretta alla realizzazione e distribuzione di prodotti
editoriali, nonché alla relativa raccolta pubblicitaria. L'esercizio
dell'attività editoriale può essere svolto anche in forma non
imprenditoriale per finalità non lucrative".
No, un momento: non si afferma che sono io, proprio io, che scrivo su Internet! No? Beccati l’articolo 7
(Attività editoriale su internet)
“1. L’iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione dei
soggetti che svolgono attività editoriale su internet rileva anche ai
fini dell’applicazione delle norme sulla responsabilità connessa ai
reati a mezzo stampa.
2. Per le attività editoriali svolte su internet dai soggetti pubblici
si considera responsabile colui che ha il compito di autorizzare la
pubblicazione delle informazioni.”
Sei
proprio sicuro di non essere un soggetto pubblico? Mi sa che Grillo ci
rientri, così come i tanti siti della controinformazione italiana. A
rigor di logica, potrebbe entrarci qualsiasi blog.
Beh…ma non c’è una via d’uscita? Un modo per scapolarla senza
doverci iscrivere in massa ai domini .ru, .tk, ecc, ossia a quei domini
che (questione spinosa…) non dovrebbero ricadere nella giurisdizione
italiana?
Ma
certo che c’è! Prima fai un bel Saluto al Romano e poi leggi
l’articolo 6 comma1:
“Ai fini della tutela della trasparenza,
della concorrenza e del pluralismo nel settore editoriale, tutti i
soggetti che esercitano l’attività editoriale sono tenuti
all’iscrizione nel Registro degli operatori di comunicazione, di cui
all’articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5, della legge 31 luglio
1997 n. 249. Sono esclusi dall’obbligo della registrazione i soggetti
che operano come punti finali di vendita dei prodotti editoriali.”
Eh
va bene, cosa volete che sia, sarà una delle solite carte
bollate…un’iscrizione e via…
Il Registro degli Operatori di Comunicazione ha sede a Napoli, e fa
parte dell’Autorità per le garanzie sulle Telecomunicazioni.
Gentilmente, hanno esposto nel loro sito il “quadro” degli
adempimenti da espletare per ottemperare a questa “formalità”. Io,
che non dimentico mai la gentilezza, ho pensato di fare cosa gradita nel
proporvelo:
Gruppo
Modelli anagrafici per l’iscrizione al ROC
Oggetto
|
Mod.
Reg. |
Soggetti
|
Domanda
di iscrizione |
1
|
TUTTI
|
Dati
anagrafici |
2
|
TUTTI
|
Oggetto
sociale |
3
|
-
Società di capitali |
Organi
amministrativi e rappresentanza legale |
4
|
-
Società di capitali |
Assetto
proprietà |
5/1
|
-
S.p.A. |
Assetto
proprietà |
5/2
|
-
S.r.l. |
Assetto
proprietà |
5/3
|
-
S.a.s. |
Intestazioni
fiduciarie |
5/4
|
-
S.p.A. |
Emittenti
gestite |
6/1
|
I
soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) delibera n.
236/01/CONS (TUTTI) |
Testate
giornalistiche delle emittenti |
6/2
|
I
soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) delibera n.
236/01/CONS (TUTTI) |
Testate/Emittenti
servite |
7/1
|
I
soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) delibera n.
236/01/CONS (TUTTI) |
Rapporti
di concessione |
7/2
|
I
soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) delibera n.
236/01/CONS (TUTTI) |
Contratti
con imprese radiotelevisive |
8 |
I
soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) delibera n.
236/01/CONS (TUTTI) |
Testate
edite |
9 |
I
soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) delibera n.
236/01/CONS (TUTTI) |
Agenzie
di stampa |
10/1 |
I
soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) delibera n.
236/01/CONS (TUTTI) |
Collegamenti
dell'agenzia di stampa |
10/2
|
I
soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) delibera n.
236/01/CONS (TUTTI) |
Servizi
telematici e di telecomunicazioni |
11
|
I
soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lett. g) delibera n.
236/01/CONS (TUTTI) |
Controllante
(dichiaraz.) |
12
|
Controllante
(se sussiste) |
Accordi
parasociali |
13
|
Quelli
nei quali esistono accordi per l'esercizio concertato del voto o
la gestione dell'impresa |
Trasferimento
di azioni o quote (Cedente e cessionario) |
14/1
|
Cessionario
|
Sottoscrizione
di azioni o quote |
14/2
|
Sottoscrittore
|
Se avete ancora qualche dubbio, potrete fare un “salto” a Napoli e chiedere di persona chiarimenti. Questo è l’indirizzo:
Registro
degli Operatori di comunicazione
Centro Direzionale Isola B5 - Torre Francesco
80143 NAPOLI
Se opterete per chiarimenti “diretti” in
sede, farete meglio ad ottemperare prima al Decreto n° 999/99/quater,
emanato dal CSC (Consiglio Superiore di Camorra) per la circolazione
nelle aree campane. Il decreto fa parte di un più ampio piano, teso ad
informare il cittadino sull’attività della Camorra. L’incipit del
documento è: “
Per ora, il documento è reperibile solo in formato .piz (pizzino), ma
presto sarà pubblicato nei comuni formati HTML e PDF, nel sito di
prossima apertura www.viabilitàdicamorra.na. Ve ne forniamo uno
stralcio:
…omissis…
Art
44. Se, assolutamente, vi dovete recare nelle aree sopraccitate in auto,
procuratevi un’autovettura di scarso valore commerciale, giacché i
nostri operatori “ritirano” spesso quelle di maggior valore e
d’ampia diffusione, per avviarle al settore dei ricambi. Non servono
antifurto satellitari: i nostri operatori si servono per i prelievi di
speciali autocarri rivestiti di piombo, e la stessa tecnologia è
applicata negli impianti di smaltimento.
Art
45. Per la viabilità motociclistica, è vivamente sconsigliato l’uso
del casco in molte aree campane, poiché i nostri operatori usano il
casco soltanto per precisi scopi (controllo e neutralizzazione
d’eventuali concorrenti o disturbatori della pax partenopea). Si
consiglia, per evitare spiacevoli inconvenienti a scambi di persona,
d’informarsi in loco sulle aree dov’è prescritto il non uso del
casco. I nostri operatori sono a vostra disposizione, ovunque.
Art
46. Nel comune transito pedonale, attenetevi alle normali procedure. Non
portate con voi valigette appariscenti, non inforcate occhiali scuri,
tenete la giacca slacciata affinché i nostri operatori, possano
controllare se portate armi. Per le signore è preferibile un
abbigliamento dimesso, affinché non siano scambiate con altre nostre
operatrici. Non lasciate che i vostri bambini giochino con attrezzature
per lavavetri.
Art
47 (morto che parla). Raccomandatevi a San Gennaro.
Carlo Bertani articoli@carlobertani.it
www.carlobertani.it
http://carlobertani.blogspot.com/
Non sarebbe meglio, qualora fossero stati un
po’ troppo distratti dalla nascita del PD, farglielo sapere?
Basta fare File, Invia, Pagina per
posta elettronica e copiare il link sottostante. Così, lo
comunicheremo ai comunicatori che ci vogliono scippare anche della
parola.
ufficio.stampa@comunicazioni.it