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Cure
alternative: 5 terapie nuovamente rimborsate
Tratto
da http://www.ticinolive.ch/svizzera/cure-alternative-5-terapie-nuovamente-rimborsate-4738.html
Cinque terapie di medicina complementare rimborsate a determinate condizioni
per un periodo transitorio di sei anni
Dal 1° gennaio 2012 e per un periodo transitorio che va sino alla fine del
2017, la medicina antroposofica, l’omeopatia, la terapia neurale,
la fitoterapia e la medicina tradizionale cinese saranno rimborsate
dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) a
determinate condizioni. È quanto deciso dal Dipartimento federale
dell’interno (DFI), che oggi ha informato il Consiglio federale delle
proprie intenzioni. Il periodo transitorio servirà a chiarire gli
aspetti controversi: sinora, infatti, non è stato possibile provare che
queste terapie di medicina complementare soddisfano pienamente i criteri
di efficacia, appropriatezza ed economicità (EAE) stabiliti dalla
legge.
La decisione del DFI tiene conto:
• dell’esito della votazione popolare del 17 marzo 2009, nella quale il
Popolo e tutti i Cantoni svizzeri hanno accettato l’articolo
costituzionale che prevede una maggiore considerazione della medicina
complementare;
• della legislazione vigente, che prescrive l’efficacia,
l’appropriatezza e l’economicità delle prestazioni sanitarie e che
conferisce al DFI la competenza di decidere in merito al rimborso di una
medicina – come quella complementare – controversa e in fase di
valutazione;
• della raccomandazione del 7 dicembre 2010 della Commissione federale
delle prestazioni generali e delle questioni fondamentali (CFPF),
secondo cui le cinque terapie di medicina complementare summenzionate
non soddisfano i criteri EAE per il rimborso da parte dell’AOMS.
In concreto, il DFI ha deciso quanto segue:
• L’ordinanza del DFI sulle prestazioni sarà modificata in modo tale da
stabilire le condizioni alle quali l’AOMS rimborserà i costi delle
cinque terapie succitate. Il DFI ha incaricato l’Ufficio federale
della sanità pubblica (UFSP) di preparare nel primo semestre del 2011
la modifica di questa ordinanza, che per ognuna delle terapie dovrà
precisare le modalità di rimborso.
Il DFI rinuncia a modificare la legge federale sull’assicurazione malattie
(LAMal) e la relativa ordinanza (OAMal), fatti salvi i cambiamenti già
previsti per quest’anno e relativi alla nuova organizzazione della
CFPF.
• Nel periodo compreso fra il 2012 e la fine del 2017, l’efficacia,
l’appropriatezza e l’economicità delle cinque terapie di medicina
complementare vanno considerate come parzialmente controverse ai sensi
della LAMal e dell’OAMal. Da subito il DFI intende adottare le misure
del caso per eliminare gli aspetti controversi e fare chiarezza
sull’argomento.
• Il DFI chiederà ai rappresentanti delle cinque terapie citate di
elaborare una strategia e di provvedere alla valutazione dei criteri EAE.
Le valutazioni dovranno essere portate a termine entro la fine del 2015
e tenere conto dei dati già disponibili e rilevati in Svizzera.
• L’efficacia delle cinque terapie di medicina complementare dovrà
essere giudicata anche da un istituto riconosciuto a livello
internazionale, che entro la fine del 2015 dovrà fornire una perizia
indipendente corredata di eventuali raccomandazioni.
• Il DFI incarica la CFPF, nella sua nuova composizione e nell’ambito
del suo mandato aggiornato e precisato nel 2011, di sottoporgli una
nuova raccomandazione nel corso del 2016. Questa raccomandazione dovrà
tenere conto dei risultati delle valutazioni e della perizia succitata.
• In collaborazione con gli ambienti interessati, il DFI porterà inoltre
avanti gli sforzi necessari per concretizzare l’articolo
costituzionale in altri ambiti quali:
o Legge federale sulle professioni mediche: nel quadro della revisione
parziale si prevede di includere la medicina complementare negli
obiettivi della formazione dei diversi cicli di studio: medicina umana,
farmacia, odontoiatria, chiropratica e veterinaria.
o Legge sugli agenti terapeutici: l’accesso al mercato dei medicamenti
della medicina complementare e dei preparati utilizzati tradizionalmente
sarà facilitato.
Già adesso, l’assicurazione malattie rimborsa i medicamenti della
medicina complementare. L’elenco delle specialità contiene numerosi
medicamenti impiegati nella medicina fitoterapica, omeopatica e
antroposofica. Se praticata da un medico, anche l’agopuntura è
rimborsata.
o Istituzione di diplomi nazionali: attualmente è allo studio, sotto la
direzione dell’Ufficio federale della formazione professionale e della
tecnologia (UFFT), l’istituzione di due diplomi nazionali (in terapia
complementare e in medicina alternativa). Inoltre l’UFFT e l’UFSP
stanno elaborando l’avamprogetto di una legge sulle professioni
sanitarie non universitarie da porre in consultazione.
o Promozione della ricerca: i mezzi per la ricerca sono accessibili anche
alla medicina complementare se le relative domande di sussidio
soddisfano le esigenze poste dal Fondo nazionale svizzero.
o Costituzione di cattedre / istituti di medicina complementare: la
costituzione di cattedre o istituti universitari rientra nella
competenza delle scuole universitarie e dei Cantoni. La Confederazione
può tuttavia sostenere queste iniziative, per esempio con sussidi
subordinati a progetti.
• Il DFI costituirà un gruppo incaricato di seguire i lavori in corso, di
cui faranno parte anche esponenti della medicina complementare. A tal
fine il DFI scriverà ai rappresentanti e all’organizzazione mantello
per precisare le sue decisioni di principio e invitarli prossimamente a
un primo incontro.