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Pochi
lo sanno, neppure i
grandi giornalisti, indipendenti e non.
Durante
Articoli delicatissimi e importanti che riguardano, per esempio: “Attentati
contro l’integrità e l’unità dello Stato”, “Associazioni eversive o sovversive”, “Attentato contro la costituzione dello Stato”, “Propaganda
e attività sovversiva”. Addirittura quello che fece processare
(per modo di dire) la Loggia Propaganda 2.
Perché sono stati modificati proprio questi articoli e non altri?
Stanno preparando il terreno per un colpo di Stato e una dittatura militare?
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Parlamento
Legge
24/02/2006, n.85
Modifiche al codice penale in materia di reati di
opinione
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del
13/03/2006, n. 60 - Serie Generale
Nel riquadro il vecchio Codice Penale e sotto la modifica effettuata il 24 febbraio 2006
Articolo 241. - Attentati contro la integrità, l'indipendenza o l'unità dello Stato - Chiunque commette un fatto diretto a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l'indipendenza dello Stato è punito con l’ergastolo Alla stessa pena soggiace chiunque commette un fatto diretto a disciogliere l'unità dello Stato, o a distaccare dalla madre Patria una colonia o un altro territorio soggetto, anche temporaneamente, alla sua sovranità. |
Modifica:
Salvo
che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti violenti
diretti e idonei a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di
esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare
l'indipendenza o l'unità dello Stato, è punito con la reclusione
non inferiore a dodici anni. La pena è aggravata se il fatto è
commesso con violazione dei doveri inerenti l'esercizio di funzioni
pubbliche».
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Articolo 270. - Associazioni sovversive - Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre, ovvero a sopprimere violentemente una classe sociale o, comunque, a sovvertire violentemente gli ordinamenti economico-sociali costituiti nello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni. Alla stessa pena soggiace chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni aventi per fine la soppressione violenta di ogni ordinamento politico e giuridico della società. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da uno a tre anni. Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni predette, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento. Art. 270 bis - Associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico - Chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si propongono il compito di atti di violenza con fini di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da quattro a otto anni. Articolo aggiunto dal D.L. 15 dicembre 1979, n. 625. |
Modifica:
«Chiunque
nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige
associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti
economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere
violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito
con la reclusione da cinque a dieci anni.
Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito
con la reclusione da uno a tre anni
Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso
nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle
quali sia stato ordinato lo scioglimento».
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Art. 283 - Attentato contro la costituzione dello Stato - Chiunque commette un fatto diretto a mutare la costituzione dello Stato, o la forma del Governo, con mezzi non consentiti dall'ordinamento costituzionale dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni. |
Modifica:
«Chiunque,
con atti violenti, commette un fatto diretto e idoneo a mutare
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Art. 289 - Attentato contro gli organi costituzionali e contro le assemblee regionali - È punito con la reclusione non inferiore a dieci anni, qualora non si tratti di un più grave delitto, chiunque commette un fatto diretto ad impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente: 1) al Presidente della Repubblica o al Governo l'esercizio delle attribuzioni o prerogative conferite dalla legge; 2) alle assemblee legislative o ad una di queste, o alla Corte costituzionale o alle assemblee regionali l'esercizio delle loro funzioni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è diretto soltanto a turbare l'esercizio delle attribuzioni, prerogative o funzioni suddette |
Modifica:
«È punito con la reclusione da uno a
cinque anni, qualora non si tratti di un piu' grave delitto,
chiunque commette atti violenti diretti ad impedire, in tutto o in
parte, anche temporaneamente:
1) al Presidente della Repubblica o al Governo l'esercizio delle
attribuzioni o delle prerogative conferite dalla legge;
2) alle assemblee legislative o ad una di queste, o alla Corte
costituzionale o alle assemblee regionali l'esercizio delle loro
funzioni».
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Art. 292 Vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato - Chiunque vilipende la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la reclusione da uno a tre anni. Agli effetti della legge penale, per "bandiera nazionale" s'intende la bandiera ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori nazionali. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche a chi vilipende i colori nazionali raffigurati su cosa diversa da una bandiera |
Agli effetti della legge penale per bandiera nazionale si intende la
bandiera ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori
nazionali».
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Art. 299 - Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero - Chiunque nel territorio dello Stato, vilipende, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, la bandiera ufficiale o un altro emblema di uno Stato estero, usati in conformità del diritto interno dello Stato italiano, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. |
Modifica:
«Chiunque
nel territorio dello Stato vilipende, con espressioni ingiuriose, in
luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, la bandiera ufficiale o
un altro emblema di uno Stato estero, usati in conformità del diritto
interno dello Stato italiano, è punito con l'ammenda da euro
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Art. 403 - Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone - Chiunque pubblicamente offende la religione dello Stato, mediante vilipendio di chi la professa, è punito con la reclusione fino a due anni. Si applica la reclusione da uno a tre anni a chi offende la religione dello Stato, mediante vilipendo di un ministro del culto cattolico. |
Modifica:
«Chiunque
pubblicamente offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di
chi la professa, è punito con la multa da euro
Si applica la multa da euro
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Art. 404 - Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose - Chiunque, in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, offende la religione dello Stato, mediante vilipendio di cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto, è punito con la reclusione da uno a tre anni. La stessa pena si applica a chi commette il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in luogo privato da un ministro del culto cattolico. |
«Chiunque,
in luogo destinato al culto, o in luogo pubblico o aperto al pubblico,
offendendo una confessione religiosa, vilipende con espressioni
ingiuriose cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al
culto, o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto, ovvero
commette il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in luogo
privato da un ministro del culto, è punito con la multa da euro
Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde,
deteriora, rende inservibili o imbratta cose che formino oggetto di
culto o siano consacrate al culto o siano destinate necessariamente
all'esercizio del culto è punito con la reclusione fino a due anni».
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Art. 405 - Turbamento di funzioni religiose del culto cattolico - Chiunque impedisce o turba l'esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto cattolico, le quali si compiano con l'assistenza di un ministro del culto medesimo o in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è punito con la reclusione fino a due anni. Se concorrono fatti di violenza alle persone o di minaccia, si applica la reclusione fino a tre anni |
Modifica:
a) al
primo comma, le parole: «del culto cattolico» sono sostituite dalle
seguenti:
del culto di una confessione religiosa»;
b) alla rubrica, le parole: «del culto cattolico» sono sostituite
dalle seguenti: «del culto di una confessione religiosa».
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Art. 290 - Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate - Chiunque pubblicamente vilipende La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le Forze armate dello Stato o quelle della liberazione. Articolo così modificato dalla L. 30 luglio 1957, n. 655 |
Modifica:
«con
la reclusione da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti:
«con la multa da euro
3. All'articolo 342 del codice penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «con la reclusione fino a tre anni» sono
sostituite dalle seguenti: «con la multa da euro
b) al
terzo comma, le parole: «è della reclusione da uno a quattro anni»
sono sostituite dalle seguenti: «è della multa da euro
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Art. 272 - Propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale - Chiunque nel territorio dello Stato fa propaganda per la instaurazione violenta della dittatura di una classe sociale sulle altre, o per la soppressione violenta di una classe sociale o, comunque, per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato, ovvero fa propaganda per la distruzione di ogni ordinamento politico e giuridico della società, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se la propaganda è fatta per distruggere o deprimere il sentimento nazionale, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni (1). |
Modifica: ABROGRATO
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La
presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 febbraio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli