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Presentazione
Questo è il sito del C.S.M. - Centro Studi Monetari onlus - nato dall'idea di alcuni partecipanti della lista "sovranità monetaria".
fiat
justitia oeconomica ne pereat mundus
Volete
portare davanti a un Giudice gli abusi del sistema bancario e
rivendicare quanto vi hanno tolto in tasse per il FALSO DEBITO PUBBLICO
? Stiamo lanciando, coi nostri avvocati, un'azione legale contro
questi abusi, che hanno ridotto il potere di acquisto dei cittadini
schiacciandoli, al contempo, sotto il peso di TASSE CHE NON HANNO ALCUNA
RAGIONE DI ESISTERE: infatti il debito pubblico è, in buona parte,
irreale, fittizio e simulato. Per associarvi all'azione legale,
contattateci!
TRIBUNALE
DI....(OMISSIS)
ATTO
DI CITAZIONE
Il sig. ________________ col proc. dom. avv. __________ del Foro di
_________,
PREMESSO
CHE
1. Il potere di
emettere moneta e il potere di fissare il tasso di sconto sono poteri
sovrani. Se in un Paese dove circola una data moneta i governanti
vogliono fare cassa per pagare le spese del regime (istituzioni,
polizia, forze armate), basterà loro stampare una certa quantità della
moneta che circola in quel Paese. Ma il governo con questa operazione,
ovviamente, non aumenta la ricchezza del Paese, bensì aumenta il
proprio potere di acquisto – diminuendolo all’insieme della
popolazione. Ossia, trasferisce a sé ricchezza come attraverso
un’imposta indiretta proporzionale generalizzata e con effetto
inflativo della quantità di moneta circolante. Lo Stato ha esercitato
sporadicamente questa possibilità, nel passato, emettendo
"Biglietti di Stato a corso legale";
2. Questa imposta indiretta,
detta signoraggio, viene, allo stato, introdotta e raccolta dalla banca
centrale europea, e prima, con le banconote in lire, era introdotta e
raccolta dalla Banca d’Italia; ancora oggi, la Banca d’Italia riceve
dalla BCE l’80% del gettito di questa imposta;
3. Questa imposta è quindi introdotta e raccolta senza alcuna
deliberazione del parlamento o di rappresentati del popolo, e va a
beneficio di soggetti privati, non della collettività;
4. Oltre a questa forma di signoraggio ve ne è un’altra che viene
esercitata dalle banche di credito mediante la creazione di disponibilità
esigibili a vista sui conti correnti, ossia denaro scritturale prestato
ai clienti, che non è denaro contante e non è valuta legale, anche se
viene espresso in quantità di valuta legale. Nel sistema di riserva
frazionario vigente, la banca può prestare, ossia creare, fino a 50
volte il denaro contante che ha ricevuto in deposito, rectius in
prestito, dai clienti. Anche questa forma si signoraggio è, ovviamente,
inflativa, in quanto spende il nome della valuta legale pur senza
crearne il controvalore. Si tratta, in buona sostanza, di un grave
caso di contraffazione;
5. Chi detiene il potere monetario, esercitando questo potere,
attribuisce unilateralmente a sé un potere di acquisto dei beni e dei
servizi del mercato in cui questo potere viene esercitato. Ciò è
possibile in quanto la novella emissione della data moneta - la quantità
di Euro che la BCE immette nel mercato, nel nostro caso - viene
accettata dal mercato, ossia il mercato domanda l’Euro, dato che
l’Euro ha già una circolazione e un’accettazione, ossia un suo
mercato. Ogni novella emissione di una certa quantità di una data
moneta riesce perché si inserisce in una preesistente circolazione di
quella moneta. Il potere monetario si basa quindi su due presupposti:
uno costituto per legge, ossia il monopolio dell’emissione (che
consente di dosare l’emissione e di produrre la scarsità della
moneta); e l’altro, l’accettazione, costituito non dalla legge nè
da una convenzione, ma storicamente, spontaneamente, multifattorialmente.
6. Come poteri sovrani, in forza dell’art. 1, 2° c., della
Costituzione repubblicana, il potere di emettere moneta e di fissare il
tasso di interesse primario appartengono inalienabilmente al popolo;
7. In violazione di questa norma costituzionale fondamentale, i predetti
poteri vengono esercitati da soggetti privati; governati da privati, e
precisamente la BdI e la BCE;
8. La BdI ha sempre avuto le caratteristiche di un soggetto privato, e
precisamente di una società per azioni; infatti, essa nasce come banca
privata, poi va in dissesto, e, nel 1926....
9. In seguito, ha sempre avuto una direzione dettata da banche
private... ... e caratteristiche non democratiche.... Anzi, le banche
che essa doveva in teoria sorvegliare, erano e sono le sue proprietarie
azioniste, che quindi sorvegliano sè stesse... in un palese conflitto
di interessi;
10. La BCE, proprietà delle banche centrali dei Paesi aderenti, le
quali ne sono azioniste, è pure un soggetto privato, ed è
esplicitamente sottratta ad ogni controllo e governo democratico da
parte degli organi dell’Unione Europea ex art. 107 Trattato di
Maastricht, il quale ne fa una sorta di soggetto sovranazionale ed
extraterritoriale, stabilendo che....... e i suoi organi direttivi sono
nominati in modo non democratico....
11. In tal modo è stata illegalmente attuata la cessione in via
definitiva di poteri sovrani del popolo ad un soggetto controllato da
privati e da interessi privati, il quale si situa al di fuori e al
disopra di qualsiasi sovranità politica e pubblica;
12. L’art. 11 della costituzione consente limitazioni (non già
a cessioni) della sovranità nazionale solo in favore di altri stati (e
la BCE non è uno stato né organo di altri stati) a condizioni di parità
(mentre le quote nella BCE non sono paritarie) ai soli fini di
assicurare “la pace e la giustizia tra le Nazioni” (mentre i fini
della BCE sono altri);
13. Quindi il Trattato di Maastricht è incompatibile con la
Costituzione;
14. Le conseguenze dell’esercizio privato di questi poteri sono:
a)
Il profitto del signoraggio, che ha i seguenti volumi......, (e che,
discendendo dal potere sovrano di emissione monetaria, spetta al popolo)
viene realizzato da banche private o da soggetti privati, che
partecipano mediatamente la BCE. Si precisa che il signoraggio consiste
nel fatto che l’istituto di emissione emette denaro prestandolo al
valore nominale agli stati che lo richiedono e in cambio forniscono
titoli di debito pubblico; le emissioni di denaro avvengono come sconto
su tali titoli, che poi l’istituto di emissione vende all’asta; i
titoli verranno pagati con le entrate dello stato, ossia quasi
completamente col gettito fiscale, proveniente dal lavoro, dal risparmio
etc.; mentre l’emissione del denaro non comporta alcun costo alla BCE
(oltre quelli di gestione propria e tipografici). Infatti, il denaro
emesso non ha copertura aurea, non è convertibile in oro o altro bene
(come avveniva, seppur non sempre, fino al 1929), e il suo valore è
dato dall’accettazione da parte dei mercati, della gente – come
dimostrato dal fatto che il dollaro USA non ha perso il suo valore a
seguito dell’abbandono del gold exchange standard nel 1971;
b)
La BCE, mediante i suoi poteri di fissare il tasso di interesse e di
dosare l’offerta di denaro, esercita un potere politico di
condizionamento delle politiche degli stati aderenti all’Euro;
infatti....... Questo potere riduce gli stati membri a uno
status di sovranità limitata, infatti......
c)
Il sistema bancario privato, che controlla la BCE, è in grado di
produrre, a suo proprio privato beneficio, le varie congiunture
economiche che gli convengono; in particolare, la rarefazione
monetaria... la recessione.... conseguendo così, anche grazie alla
possibilità di partecipare società commerciali e industriali, il
dominio sulle economie.... infatti, il sistema bancario internazionale,
mentre da una parte produce una generalizzata rarefazione monetaria,
che...................., dall’altra parte sostiene finanziariamente le
società da esso partecipate e dominate, che.............
15.
Inoltre, la contabilità bancaria, e in particolare quella delle banche
centrali e della BCE, è oggettivamente ed economicamente falsa, infatti
contabilizza al PASSIVO il valore nominale del denaro creato dal nulla
attraverso le proprie false-cambiali (banconote irredimibili). In tal
modo, non solo la BCE e le altre banche sottraggono al fisco somme
enormi, ma fanno figurare la maggior parte degli utili come se fossero
perdite, sottraendoli così all'attenzione del fisco. Per tali ragioni,
la BCE non rende pubblici i propri bilanci;
16. Questa situazione è contraria al principio di eguaglianza di
cui all’art. 3 Cost. e a quello del dovere contributivo di cui
all’art. 53 Cost.;
17. Rispetto a quanto detto sul signoraggio e sulla contrarietà
al vero della contabilità bancaria, anche i bilanci dello Stato sono
oggettivamente ed economicamente falsati, in quanto fanno figurare, a
carico della nazione e a favore della BCE, un debito che non ha ragion
d’essere. Infatti, come si accennava supra, la banca centrale emette
denaro che ad essa non costa pressoché nulla, e che riceve il proprio
valore non dalla banca emittente (che, si ripete, non ha per esso una
copertura aurea né è tenuta a convertirlo in oro o altro bene) bensì
dal mercato, dalla nazione – o, nel caso dell’Euro, dalle nazioni
che lo accettano. Inoltre, al momento dell’emissione, il denaro non
appartiene alla BCE, non essendovi alcuna norma che lo stabilisca.
Infatti, come fa da decenni notare il Prof. Giacinto Auriti, non esiste
una legge nell'ordinamento che stabilisca a chi appartenga la proprietà
della moneta all'atto dell'emissione;
18. Questa situazione che genera un falso debito pubblico limita
enormemente - quanto ingiustamente - l’azione dello Stato nel
perseguimento dei compiti postigli dalla Costituzione, in fatto di
promozione della rimozione degli ostacoli all’eguaglianza (art. 2, 2°
C.), di assistenza (art. 38)...., di difesa, di scolarizzazione, di
ricerca scientifica (art. 9), di infrastrutture, etc. Essa inoltre
inibisce enormemente e ingiustamente il progresso economico, colpisce il
risparmio, crea disoccupazione, sottoccupazione, sottoremunerazione (artt.
35, 36), tasse e tariffe ingiustificate;
19. Inoltre, lo Stato, reso falsamente debitore nei confronti di
soggetti privati spesso occulti, è molteplicemente condizionato da
questi stessi nell’esercizio delle sue funzioni, sicché la sua
sovranità, anche in quanto ai poteri legislativo, esecutivo e
giudiziario, è nel complesso subordinata, quindi irreale;
20. Solamente attraverso un intervento del potere giudiziario è a
questo punto possibile porre rimedio a tali guasti.
La BCE in persona del Governatore, la BDI in persona del Governatore, il MINISTERO DELL’ECONOMIA nella persona del ministro protempore, tutti a comparire avanti il designando Giudice Istruttore del suddetto Tribunale alle ore di rito dell’udienza del_____________2005 (con invito a costituirsi a mezzo di abilitato procuratore almeno 20 giorni prima della predetta udienza e con monito che, se non si costituiranno, si procederà in loro declaranda contumacia; mentre, se si costituiranno oltre il suddetto termine, incorreranno nelle decadenze stabilite dall’art. 167 CPC), affinché in loro contraddittorio si decida sulle seguenti
DOMANDE:
Contrariis rejectis, con spese rifuse:
1.
Dichiarare che il potere di emettere moneta, e l’Euro in particolare,
di stabilire la quantità e i tempi dell’emissione e di fissare il
tasso primario di sconto è un potere sovrano e che quindi appartiene
inalienabilmente al popolo italiano;
2. Dichiarare che la moneta, e l’Euro in
particolare, al momento dell’emissione, appartiene al popolo italiano,
e per esso alla Repubblica Italiana;
3. Dichiarare - previo rinvio alla Corte
Costituzionale per il giudizio di costituzionalità- caducate perché
contrarie agli artt. 1, 1° e 2° C.; 3, 2° C.; 11; 23; 41, 2° C.; 47,
1° C.; 52 Cost. lo statuto della Banca d’Italia, il Trattato di
Maastricht in quanto agli artt. 107...., le leggi e norme di recepimento,
ratifica e attuazione di dette norme.
4. Dichiarare - previo rinvio alla Corte
Costituzionale per il giudizio di costituzionalità- caducate perché
contrarie agli artt. 1, 1° C.; 3, 1° e 2° C.; 11; 41, 2° C.; 47, 1°
C; 52. Cost. lo statuto della Banca d’Italia, il Trattato di
Maastricht.... in quanto consentono alla BCE e alla Banca d’Italia di
realizzare l’utile del signoraggio contabilizzandolo come voce passiva
del conto patrimoniale, quindi sottraendolo al dovere di pagare le
imposte sugli utili, stabilito dall’art. 52 Cost., in violazione anche
del principio di eguaglianza stabilito dall’art. 3 Cost., anche in
relazione alla riforma del 1994 che consente alla Banca Centrale di
avere partecipazioni in società imprenditoriali, quindi di farsi
imprenditrice commerciale e di competere con altre imprese; e con
conseguente ingiusto scarico degli oneri fiscali sugli altri soggetti,
fisici e giuridici;
5. Dichiarare la nullità per mancanza di
corrispettività, o per mancanza di oggetto, o per illiceità
dell’oggetto e della causa juris, o per mancanza di forma (dichiarando
trattarsi di donazioni dissimulate alla BCE e alla BDI) di tutti i
contratti con cui lo Stato, e per esso il Ministero competente, ha
assunto debiti verso la BDI e la BCE per l’emissione di denaro contro
cessione di titoli di Stato o altra promessa di pagamento;
6. Dichiarare pertanto inesistente, in
tutto o nella parte ritenuta di giustizia, il debito nazionale, detto
pubblico, verso le convenute;
7. Dichiarare di conseguenza caducate, per
contrarietà agli articoli 35, 36, 47, 52 Cost. delle seguenti norme di
legge (legge finanziaria, norme istitutive di tributi) perché
presupponenti e rappresentanti un debito pubblico in parte inesistente e
finalizzate al pagamento del medesimo quoad capitale e interessi nonché
alla contrazione di ulteriori debiti verso la banca centrale per
l’acquisizione di valuta non di proprietà della banca centrale;
8. Condannare le convenute a risarcire
all’attore, per i fatti di cui in premesse, ciascuna € 500 oltre
interessi dalla domanda al saldo, con riserva di richiedere le maggiori
somme spettanti a tale titolo e per danni, in separato giudizio;
9. In via istruttoria, ordinare alla BCE
l’esibizione mediante deposito in cancelleria delle copie dei suoi
bilanci dall’istituzione ad oggi; ordinare alla BDI l’esibizione
mediante in deposito in cancelleria dei suoi bilanci degli anni dal____
al_____
Allegati:
1
2
3
4
Luogo Data
Avv. _________________
PROCURA All’avv. _____________ conferisco mandato e procura a
rappresentarmi e a difendermi nel presente giudizio, nonché a nominare
e revocare domiciliatari e procuratori.