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Il 6 luglio 2011
dovrebbe entrare in vigore una legge bavaglio per tutelare il diritto
d'autore in Rete. Si tratta dell'ennesimo attacco alle libertà di
espressione e informazione?
“AGCOM, Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni”.
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 1 del
03/01/2011 Supplemento Ordinario n.3
Delibera 668/2010: Consultazione pubblica su
lineamenti di provvedimento concernente l’esercizio delle competenze
dell’autorità nell’attività di tutela del diritto d’autore sulle
reti di comunicazione elettronica
Cosa
c’è da sapere sulla Delibera 668/2010 dell’AGCOM e il diritto
d’autore.
A chi si applica, come ci si può
difendere, cosa succede per i siti esteri.
1)
L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha emanato il 17
dicembre 2010 la delibera n 668 2010 CONS denominata LINEAMENTI DI PROVVEDIMENTO CONCERNENTE L’ESERCIZIO DELLE COMPETENZE
DELL’AUTORITA NELL’ATTIVITA’ DI TUTELA DEL DIRITTO D’AUTORE
SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, che affronta le
competenze della stessa autorità nel perseguimento delle
violazioni del diritto d’autore nel settore della tv, di
internet e delle telecomunicazioni
2)
La delibera, prevede un sistema di cancellazione e di inibizione di siti
internet sospettati di violare il diritto d’autore
3)
In particolare i punti dal 3.5 a punto 3.5.4 della delibera istituiscono
un procedimento in quattro punti che può terminare con la
cancellazione dei contenuti da parte della stessa Autorità o
dell’inibizione su ordine dell’Autorità di un determinato
sito.
4)
Ci sono 60 giorni a partire dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Delibera per formulare osservazioni alla stessa autorità.
1)
A chi si applica il provvedimento previsto dall’AGCOM.
A
tutti i siti, i portali, i blog, gli strumenti di condivisione di
file in rete, le banche dati, i siti privati che siano sospettati
di contenere anche un solo file in grado di violare il diritto
d’autore.
Lo dice espressamente l’art 2.1 della delibera secondo cui
“l’Autorità ritiene quindi che rientrino nella sua attività di
vigilanza ai sensi dell’art. 182 bis le violazioni del diritto
d’autore perpetrate attraverso l’attività di diffusione
radiotelevisiva, nonché attraverso le reti degli operatori di
telecomunicazione, e che ad essa perciò competano le azioni di tutela
del diritto d’autore sui contenuti immessi nelle reti di comunicazione
elettronica (tv, reti di tlc e internet).
E l’art 2.2 prevede che “L’Autorità, in quanto autorità
amministrativa “dotata di poteri di vigilanza”, ritiene pertanto di
essere legittimata ad intervenire, in un tempo ragionevole, nei riguardi
dei gestori dei siti internet sui quali dovessero essere ospitati
contenuti digitali coperti da copyright, senza l’autorizzazione del
titolare.”
Non vi è alcuna differenza se il sito o il portale è privato o
pubblico o esercita la propria attività per fini di lucro, o sia un
sito amatoriale o un blog personale.
In tutti i casi quindi di “uploading” di contenuti su internet, su
qualsiasi piattaforma, anche di condivisione, l’Autorità, in caso di
sospetta violazione, potrà operare il procedimento di
cancellazione o di inibizione mediante il blocco dell’indirizzo IP o
del Domain Name Systems.
2)
Il fatto di gestire un sito privato o un blog senza alcun fine di
lucro è condizione per evitare la cancellazione da parte dell’Autorità
in caso di sospetta violazione del diritto d’autore?
No.
Mentre
infatti il decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 44 (cd. decreto Romani)
aveva espressamente escluso dal campo di applicazione delle norme di
vigilanza ( e quindi dalle competenze dell’AGCOM in tema di
cancellazione) i siti privati o i siti di distribuzione di contenuti
audiovisivi per fini di scambio, l’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni si è attribuita la competenza a decidere anche sui
siti privati.
L’Autorità afferma espressamente al punto 2.3 della delibera:
“La competenza dell’Autorità in materia di copyright non sembra
soffrire sensibili limitazioni dall’esclusione operata dall’art. 2,
comma 1, lettera a) ( del decreto Romani n.d.r.) per i “i siti
internet privati e i servizi consistenti nella fornitura o distribuzione
di contenuti audiovisivi generati da privati ai fini di condivisione o
di scambio nell’ambito di comunità d’interesse”.
3)
Quali tipi di violazioni faranno scattare il provvedimento di
cancellazione da parte dell’Autorità?
Tutte
le sospette violazioni previste dal diritto d’autore effettuate
tramite siti italiani o esteri.
Quindi non solo il caricamento di video cinematografici o musicali ma
tutte le sospette violazioni potranno essere soggette al procedimento di
cancellazione o di inibizione.
Per comprendere quali contenuti digitali siano soggetti al provvedimento
di cancellazione bisogna sapere quali opere siano protette ai sensi
degli articoli 1 e 2 della Legge sul diritto d’autore, la legge 633/1941.
Art.
1.
Sono
protette ai sensi di questa legge le opere dell’ingegno di carattere
creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti
figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia,
qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie
ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere
letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno
1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la
disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale
dell’autore.
Art.
2.
In
particolare sono comprese nella protezione:
1)
le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto
se in forma scritta quanto se orale;
2)
le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere
drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé
opera originale;
3)
le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia
per iscritto o altrimenti;
4)
le opere della scultura, della pittura, dell’arte del disegno, della
incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia; (1)
5)
i disegni e le opere dell’architettura;
6)
le opere dell’arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si
tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo
quinto del titolo secondo;
7)
le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello
della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia
protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II;
8)
i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali
quale risultato di creazione intellettuale dell’autore. Restano
esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi
che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi
quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende
anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma
stesso;
9)
Le banche di dati di cui al secondo comma dell’articolo 1, intese come
raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o
metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi
elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si
estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su
tale contenuto;
10)
Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere
creativo e valore artistico
La
sospetta violazione anche solo di un solo file protetto dal diritto
d’autore tra quelli visti in precedenza farà scattare la
procedura di cancellazione o di inibizione.
Quindi
l’Autorità avrà il potere di sottoporre a cancellazione o di inibire
l’accesso ai siti che siano semplicemente sospettati di contenere ad
esempio:
1)
Contenuti giornalistici espressamente riservati che
vengono riprodotti da fonti successive senza autorizzazione
2)
Contenuti giornalistici anche non riservati che non
vengono ripresi integralmente da altre testate o giornali ma da siti
privati (es blog)
3)
Fotografie “artistiche” o video inseriti in siti,
portali o blog
4)
Contenuti caricati da utenti su piattaforme di
condivisione di siti privati
5)
Software liberi o meno che contengano componenti (
diverse dalle idee alla base dei programmi ) sospettate di
violazione di diritti di autore
6)
Banche dati on line pubbliche o private
contenenti almeno un file sospetto per il quale non è stata
rilasciata l’autorizzazione da parte del titolare
7)
Fotografie o video amatoriali caricati nelle
piattaforme UGC contenenti un sottofondo musicale
8)
Video caricati dalle web tv
4)
L’utente sospettato quanto tempo avrà per cancellare i file sospetti?
Il
titolare del sito dovrà cancellare i file sospetti ( senza alcuna
verifica sulla legittimità o meno del contenuto) nel giro di 48 ore,
dopodiché avrà 5 giorni di tempo per difendersi davanti l’AGCOM.
Questi sia in caso di siti italiani sia in caso di siti esteri. Dopo i 5
giorni i contenuti saranno cancellati dall’Autorità o inibiti dai
provider su ordine dell’Autorità.
5)
L’utente potrà dimostrare in qualche modo di avere la legittimazione
a poter inserire quel file o si potrà difendere in qualche modo
sostenendo di non avere colpe?
No.
L’Autorità
infatti non prevede, a regime, alcuna indagine su una possibile colpa di
colui che ha inserito il file.
Il sistema di cancellazione o di inibizione del sito funzionerà
in maniera del tutto autonoma senza alcuna verifica della posizione di
colui che ha inserito il file.
Al punto 3.5.4. infatti l’Autorità dice espressamente “L’Autorità
ritiene che dopo un iniziale periodo di rodaggio la procedura qui
tracciata possa operare in maniera pressoché automatica sulla base
dello schema:
segnalazione – verifica – eventuale provvedimento inibitorio essendo
fondata su un accertamento della violazione della normativa a protezione
del diritto d’autore di tipo puramente oggettivo, che prescinde dalla
valutazione di ipotetici elementi soggettivi associati al dolo o alla
colpa. Come detto, è sufficiente infatti la verifica della presenza –
non autorizzata- su un sito di contenuti protetti da copyright a
legittimare l’attivazione delle iniziative di garanzia da parte
dell’Autorità nell’ambito della finalità di prevenzione attribuita
alla sua azione, in via generale, dal già citato art. 182 bis della
legge 22 aprile 1941 n. 633.
6)
E per i siti provenienti dall’estero?
I
siti provenienti dall’estero sospettati di contenere anche un solo
file che violano il diritto d’autore sono parificati ai siti illeciti
italiani, senza alcuna ulteriore specificazione, e possono essere al
termine della procedura inibiti a livello IP o di nome di dominio.
Le fattispecie di cancellazione del nome di dominio e dell’accesso IP
sono quindi due, secondo quanto previsto dal punto 3.5.2 della delibera:
1)
I siti il cui solo fine sia la diffusione di contenuti illeciti sotto il
profilo del diritto d’autore
2)
o i cui server siano localizzati al di fuori dei confini nazionali…
per queste ipotesi c’è la “possibilità, in casi estremi e previo
contraddittorio, dell’inibizione del nome del sito web, ovvero
dell’indirizzo IP, analogamente a quanto già avviene per i casi di
offerta, attraverso la rete telematica, di giochi, lotterie, scommesse o
concorsi in assenza di autorizzazione, ovvero per i casi di
pedopornografia”.
Il
solo fatto di avere i server all’estero e di essere sospettati di aver
violato la legge sul diritto d’autore comporterà la “scomparsa”
del collegamento a quel sito da parte dell’utente italiano.
In linea teorica anche siti del tutto leciti saranno soggetti
all’inibizione o i siti informativi esteri quali testate o giornali
sospettate di non aver chiesto l’autorizzazione ai titolari dei
diritti.
I siti privati di soggetti che hanno server dislocati al di fuori del
nostro paese e che contengono anche un solo file sospettato di violare
il diritto d’autore quindi sono parificati come trattamento ai siti
pedofili e di gioco d’azzardo e cosi le testate che non abbiamo
assolto gli obblighi di versamento delle somme ai titolari del
diritto d’autore
7)
L’utente potrà rivolgerci a un giudice per evitare la cancellazione
dei contenuti dal suo sito?
No.
L’intera
procedura di cancellazione e di inibizione prevista dal punto 3.5 della
delibera è gestita dall’AGCOM, su ricorso dei privati o delle
organizzazioni di tutela dei diritti d’autore e si conclude in 5
giorni, senza alcuna forma di consultazione o di interazione con
l’Autorità giudiziaria.
Non ci sono indagini compiute dalla polizia giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale .
Non vi è nemmeno un passaggio dell’intera procedura all’interno del quale venga coinvolto un magistrato.
Non
vi sono forme di appello all’autorità giudiziaria.
Tutto
ciò nonostante le fattispecie previste dall’AGCOM siano invece già
previste come sanzioni penali e civili dalle leggi italiane e soggette
come da Costituzione alla verifica da parte di un Giudice.
8)
L’autorità per le garanzie nelle comunicazioni può giudicare
dei nostri diritti secondo la nostra Costituzione.
No.
L’autorità
per le garanzie nelle comunicazioni non è un giudice e non può
esercitare funzioni giudiziarie attribuite solo alla Magistratura dalla
nostra Costituzione
Promotori dell’iniziativa
ADICONSUM
Pietro Giordano Segretario Nazionale e Mauro Vergari responsabile
settore TLC
AGORA’
DIGITALE
Marco Cappato, Presidente Nazionale e Luca Nicotra Segretario Nazionale
ALTROCONSUMO
Paolo Martinello, Presidente nazionale e Marco Pierani, responsabile
relazioni istituzionali.
ASSONET-CONFESERCENTI
Giovanni Prignano, Presidente Nazionale
ASSOPROVIDER-CONFCOMMERCIO
Dino
Bortolotto, Presidente Nazionale, Matteo Fici, Vicepresidente Vicario,
Giovan Battista Frontera, VicePresidente.
STUDIO
LEGALE SARZANA
Fulvio Sarzana, Avvocato